Consulenza tecnica preventiva

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Spesso le imprese che devono promuovere una causa sono scoraggiate dalla complessità tecnica della vicenda.

Si pensi al caso di un appaltatore che intende recuperare il credito per i lavori eseguiti, ma teme le contestazioni della controparte, che sa essere in parte fondate.

In una situazione simile si ha il timore di promuovere cause “al buio” senza sicurezza dell’esito che si avrà dopo un iter che potrebbe durare anni e avere anche un costo significativo.

La legge offre però uno strumento per risolvere questa situazione.

Si tratta del procedimento previsto dall’articolo 696 bis del codice di procedura civile.

Questo procedimento può essere utilizzato da chiunque, prima di una lite in Tribunale voglia fare accertare da un tecnico esperto  stato e condizione di luoghi e cose o l’ammontare di crediti derivanti da contratto (per esempio da appalto) o da fatto illecito (per esempio responsabilità medica. In pratica si svolge prima del giudizio la Consulenza Tecnica d’Ufficio (c.d. “C.TU.”) di solito disposta nei processi.

La richiesta di consulenza tecnica preventiva va fatta al Tribunale, che nomina un consulente esperto, incaricato di stendere una relazione dopo avere sentito le parti e i loro consulenti.

Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione e il Tribunale attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale: il  verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Il procedimento è molto utile, perchè consente o di evitare una causa attraverso una conciliazione o di iniziare una causa sapendo già, sul piano tecnico, quali sono le possibilità di vittoria (oppure di evitare proprio la causa quando il risultato della consulenza sia negativo).

La funzione della consulenza tecnica preventiva è stata molto ben descritta da una recente ordinanza del Tribunale di Verona per la quale tale strumento è utile  tutte le volte in cui la C.T.U. possa assolvere proficuamente alla tracciatura del perimetro fattuale, scientifico, tecnico e patrimoniale del futuro giudizio di merito … per l’accertamento dello stato e/o della qualità di luoghi, cose o persone ( e oltre che per trarre valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica), anche allo scopo di accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

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