CONCORDATO “IN BIANCO”

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Con l’espressione “concordato preventivo in bianco” si intende la particolare procedura prevista dal sesto comma dell’articolo 161 della legge fallimentare.

In base a quanto previsto da tale norma un’impresa che vuole proporre ai propri creditori un concordato preventivo per la soluzione non fallimentare della crisi di impresa può limitarsi a chiedere l’apertura della procedura di concordato, riservandosi di presentare, entro un termine che può arrivare al massimo a 180 giorni un preciso piano per la sistemazione delle proprie pendenze debitorie.

Nel corso del periodo di concordato “in bianco” i creditori non possono proporre azioni sul patrimonio del debitore e il debitore gestisce la sua impresa “sotto il controllo” del Tribunale e di un Commissario nominato dal Tribunale medesimo.

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