Dal 16 marzo 2019 sono entrate in vigore alcune parti del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)
Si discute e si discuterà molto degli aspetti di diritto fallimentare, che sono il cuore delle nuove norme.
Devono però essere anche ricordate le nuove regole che interessano le società, tra cui il secondo comma dell’articolo 379., che reintroduce nel codice civile regole tali da dare ai soci delle società a responsabilità limitata la possibilità (eliminata nel 2003) di denunciare al Tribunale “gravi irregolarità gestionali” nei modi regolati dall’articolo2409 c.c. per le società per azioni.
La questione merita di essere approfondita.
Le regole dell’articolo 2409 del codice civile
Il codice civile contiene – nella parte dedicata alle società per azioni – l’articolo 2409, norma che stabilisce quanto segue:
“Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale … lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale …. può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione.
Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio …. (in modo da eliminare le irregolarità). Se le violazioni denunziate sussistono (ovvero non sono eliminate) il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata”.
L’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. …. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero …”
Le novità del decreto legislativo 14/2019
Fino all’anno 2003 l’articolo 2409 era applicabile sia alle società per azioni sia alle società a responsabilità limitata: da quell’anno, per effetto del decreto legislativo n. 6/2003, l’applicazione dell’articolo in questione è stata ristretta alle s.p.a.
In coerenza con la legge – e nonostante diversi tentativi di “forzare” la norma – i Tribunali erano generalmente fermi nell’affermare che gli strumenti di tutela del socio di minoranza previsti dal “2409” non fossero utilizzabili nelle s.r.l. (anche se non mancavano interpretazioni contrarie, per la verità prive di una solida base normativa).
La nuova legge sulla crisi di impresa (d.lgs. 14/2019) ha modificato profondamente la situazione e ha reintrodotto anche per i soci di minoranza delle s.r.l. il potere di denunciare al Tribunale le irregolarità gestionali.
Ciò risulta dal secondo comma dell’articolo 379 del decreto, che in base al successivo articolo 389 è entrato in vigore lo scorso 16 marzo.
Quando si può presentare una denuncia ai sensi dell’articolo 2409 c.c.
La possibilità di utilizzare lo strumento dell’articolo 2409 è una tutela veramente importante per i soci di minoranza.
Conviene quindi ricordare i casi in cui, secondo le recenti sentenze, la strumento in questione può essere utilizzato.
In linea generale non è possibile proporre la denuncia per contestare le mere scelte gestionali di opportunità degli amministratori.
Sul punto è chiarissimo un recente provvedimento del Tribunale di Roma (del 15 dicembre 2017):
“Le gravi irregolarità nella gestione rilevanti ai fini del procedimento di controllo giudiziario sono solo quelle ancora attuali e idonee a provocare un danno alla società oggetto di controllo o alle sue controllate che derivano dalla violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo, mentre sono irrilevanti, ancorché attuali e potenzialmente dannose, le scelte gestionali, salvo che si tratti di scelte palesemente irragionevoli o negligenti oppure di scelte compiute in conflitto di interessi”.
La questone è stata meglio precisata dal Tribunale di Torino con provvedimento del 13 giugno 2014:
“L’intervento del Tribunale ex art. 2409 c.c. è infatti ipotizzabile esclusivamente quando l’operato dell’organo amministrativo (o anche di quello di controllo) si profila come gravemente azzardato nello svolgimento dell’attività di amministrazione, con conseguente prevedibile verificarsi di conseguenze fortemente negative per la società (come potrebbe ad esempio accadere in presenza di operazioni che esulano palesemente dall’oggetto sociale o che siano in contrasto con esso, oppure in presenza di sistematiche violazioni di norme, oppure nel caso in cui vengano praticate condizioni di favore che si traducono in un una perdita per la società, essendo prive di reale contropartita)”.
Possono quindi essere denunciati fatti attuali e molto gravi come la violazione delle norme tributarie e previdenziali, le operazioni in conflitto di interessi degli amministratori, l’uso di beni sociali a fini privati da parte di amministratori o soci, ecc.
Deve quindi trattarsi di fatti non puramente formali e non puramente connessi alla normale alea imprenditoriale.
Che tipo di provvedimenti può adottare il Tribunale a seguito di una denuncia ex articolo 2409 c.c.?
A seguito di una denuncia può accadere che la società si attivi subito sostituendo gli amministratori e i sindaci con soggetti dotati di adeguata professionalità che si adoperino subito per rimediare alle irregolarità (se, per esempio, è denunciata la sistematica omissione di versamenti fiscali e previdenziali, i nuovi amministratori si dovrebbero attivare subito per effettuare i pagamenti).
La modifica dei componenti degli Organi Sociali determina la sospensione del procedimento.
A seguito della denuncia se le attività “rimediali” non sono attuate o neppure iniziate il Tribunale può, alternativamente:
- disporre l’ispezione della società e quindi, all’esito della medesima, i più opportuni provvedimenti;
- nei casi più gravi revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci.
Conviene proporre la denuncia ex articolo 2409 c.c.?
Dal punto di vista del socio di minoranza di s.r.l. (e ovviamente anche di s.p.a.) che possieda la quota di capitale necessaria la denuncia al Tribunale è uno strumento molto “forte” per reagire a irregolarità gestionali e soprattutto uno strumento di attuazione piuttosto veloce.
Non vanno però dimenticate due controindicazioni:
- se la denuncia è infondata il socio che l’ha proposta può essere condannato alle spese del procedimento;
- la pendenza di un’ispezione (o addirittura la sostituzione dell’amministratore con un amministratore giudiziario) hanno ovviamente l’effetto di “appesantire” e rallentare l’attività e l’organizzazione societaria e quindi possono ritardare il raggiungimento di un accordo tra minoranza e maggioranza (mentre l’esperienza insegna che alla fine quello che la liquidazione della quota è la soluzione più conveniente per il socio di minoranza non coinvolto nella gestione e nella distribuzione degli utili).