È possibile rifiutarsi di eseguire un contratto?

Nella maggior parte dei casi un contratto comporta lo scambio di prestazioni tra due o più parti.
Quasi sempre si ha una parte che deve consegnare un bene mobile o immobile o prestare un servizio e un’altra parte che deve pagare un corrispettivo in denaro.  Talvolta il corrispettivo della prestazione è costituito, in tutto o in parte, non da denaro ma da altri beni o servizi (come nel caso dei contratti di permuta immobiliare).

Il contratto ha forza di legge tra le parti che sono tenute ad adempierlo e non possono “recedere” a loro piacimento (vedasi l’articolo 1372 del codice civile), ma il codice civile (c.c.) consente di rifiutare di eseguire la prestazione contrattuale alla parte che con fondamento lamenti la circostanza che l’altra parte non ha adempiuto (o non ha integralmente e/o correttamente adempiuto) il contratto.

La regola dell’articolo 1460 c.c.

La possibilità di rifiutare l’adempimento del contratto è prevista dall’art. 1460 c.c. che ha il seguente testo: “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.

In base a tale norma è quindi possibile per una parte rifiutare di adempiere (in concreto di pagare o di fornire la prestazione promessa) se l’altra parte non adempie i propri obblighi contrattuali.

Ciò, ovviamente, con il limite della buona fede: è per esempio contrario a buona fede rifiutare il pagamento per un vizio minimo della fornitura o rifiutare di somministrare un servizio periodico in presenza di un piccolo e tollerabile ritardo di pagamento del committente.

La facoltà concessa dall’articolo 1460 c.c. si definisce tecnicamente “eccezione di inadempimento”.

il rifiuto di pagare        deve essere in             buona fede

Qualche esempio.

Qualche esempio tratto da precedenti della giurisprudenza può essere utile per individuare i casi in cui secondo i Giudici un inadempimento contrattuale è da considerarsi talmente grave da giustificare il rifiuto di adempimento della controparte anche alla luce del criterio di buona fede.

La giurisprudenza va conosciuta

Come ripeto spesso non è possibile, infatti, risolvere un problema legale senza considerare con attenzione gli orientamenti giurisprudenziali

Locazione

Spesso il conduttore (il c.d. “inquilino”) è tentato di sospendere il pagamento del canone per difetti dell’immobile (come una perdita d’acqua o un malfunzionamento degli impianti)

Per la Cassazione, però, “in tema di locazione, la sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore (il c.d. “inquilino”) è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione dello scambio contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Al di fuori di questo caso al conduttore non è consentito astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore” (da ultimo si veda la sentenza Cassazione 29/03/2018, n. 7766).

È quindi bene evitare di sospendere unilateralmente il pagamento del canone nella locazione: si rischia lo sfratto per morosità!

Prestazioni di progettisti.

Può capitare che un progettista abbia predisposto un progetto che non può essere attuato per vincoli edilizi e urbanistici ma, ciononostante, voglia essere compensato.

Secondo la giurisprudenza, però, rientra nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio, in quanto attività strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell’opera, l’obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente. Ne consegue che l’irrealizzabilità del progetto, per l’erroneità o l’inadeguatezza del progetto, anche per colpa lieve, conseguente alla difformità dell’opera ivi descritta alla normativa urbanistica ed edilizia in quel momento in vigore, costituisce inadempimento dell’incarico e consente al committente di rifiutare il pagamento del compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento di cui all’articolo 1460 del c.c.

Appalto.

Nel caso dell’appalto vi sono frequenti contenziosi tra committente e appaltatore.

Può accadere che il committente rifiuti o ritardi il pagamento degli “stati di avanzamento” dei lavori e tuttavia pretenda che l’appaltatore prosegua le sue prestazioni e consegni l’opera appaltata.

In questi casi la giurisprudenza afferma che l‘inadempimento da parte del committente (nel caso di specie, mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze pattuite), giustifica la sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore, dato che nell’appalto trovano applicazione i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, per cui, se il committente non paga il residuo corrispettivo, l’appaltatore può rifiutarsi di consegnargli la restante parte dell’opera, alla stregua del  di cui all’art. 1460 cod. civ., senza che il medesimo committente possa utilmente addurre la mancata accettazione di essa per escludere il suo inadempimento (di recente Trib. Trani 20 marzo 2018).

Cosa occorre dimostrare per proporre l’eccezione di inadempimento?

La prova per l’eccezione art.1460  c.c. è facilitata

Spesso la parte che intende proporre l’eccezione di cui all’articolo 1460 c.c. è scoraggiata dalla difficoltà di provare l’inadempimento della controparte, difficoltà che può essere veramente notevole in presenza di rapporti complessi o caratterizzati da prestazioni di elevato contenuto tecnico.

In favore della parte creditrice va, però, richiamato l’orientamento della giurisprudenza, per il quale: in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l’esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, la parte che agisce in un giudizio può limitare a provare la fonte dell’obbligo della controparte ed allegare l’inadempimento, mentre grava sulla controparte dimostrare l’esatto adempimento (in questo senso si sono espresse molte sentenze della Cassazione)

Ciò significa, in pratica, che al creditore di una prestazione è sufficiente contestare l’inadempimento della controparte offrendo ragionevole descrizione del medesimo. Compete, invece, alla parte che deve o doveva eseguire la prestazione contestata dimostrare di avere adempiuto in modo corretto.

Che accortezze bisogna avere nello stendere i contratti?

La possibilità dell’eccezione di inadempimento e il particolare favore della giurisprudenza per il creditore consigliano alle imprese di stendere contratti molto precisi, nei quali le loro prestazioni siano definite.

Nell’appalto, per esempio, il “capitolato” deve essere particolarmente dettagliato mentre nella vendita di un macchinario le prestazioni dello stesso devono essere descritte con la massima precisione (nella fornitura di una macchina per il taglio, per esempio, va chiarito con precisione il tipo di materiali che la macchina può tagliare).

Più preciso è il contratto minore è la possibilità di contestazioni di inadempimento.

Lascia un commento