Dopo l’abolizione dell’istituto dell’amministrazione controllata la normativa italiana sulla crisi d’impresa non prevedeva alcuno strumento agile e deformalizzato di protezione dell’impresa in crisi dalle azioni dei creditori e non conteneva una regola che consentisse all’impresa in difficoltà (ma non fallita) di sciogliersi dai contratti in corso.
Sul punto non mancavano gli esempi degli ordinamenti stranieri e non sarebbe stato impensabile introdurre uno strumento normativo orientato alla moratoria delle azioni dei creditori e alla risoluzione dei contratti per un periodo sufficiente a consentire la ricerca di una soluzione alla crisi d’impresa.
Il decreto sviluppo n. 83/2012 segna un’importante svolta nella direzione della gestione semplificata della crisi d’impresa, modificando la legge fallimentare.
La nuova disciplina consente all’impresa che vuole sottoporsi alla procedura del concordato preventivo di depositare un ricorso contenente la sola richiesta di ammissione alla procedura. La complessa documentazione finora prevista dalla legge fallimentare (come il piano concordatario e la situazione patrimoniale) può essere depositata in seguito, nel termine stabilito dall’Autorità Giudiziaria (nuovo articolo 161 della legge fallimentare).
Nel periodo compreso tra il deposito del ricorso e il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, l’imprenditore può compiere, previa autorizzazione del tribunale, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione e, senza necessità di autorizzazione, gli atti di ordinaria amministrazione (sempre nuovo articolo 161 della legge fallimentare).
Per effetto della sola presentazione del ricorso (e della sua pubblicazione nel Registro delle Imprese) i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, mentre le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la procedura sono inefficaci nei confronti dei creditori (nuovi articoli 168 e 169bis).
Secondo la disciplina del decreto il debitore che abbia presentato domanda di ammissione a concordato può essere autorizzato dall’Autorità Giudiziaria a sciogliersidai contratti in corso ovvero a sospenderne l’esecuzione per un periodo massimo di centoventi giorni.
In questi casi al contraente è dovuto un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento (nuovi artt. 168 e 169bis della legge fallimentare).
Sono poi da segnalare:
– il nuovo art. 182-quinquies della legge fallimentare, che consente al debitore, previa autorizzazione del tribunale, di contrarre finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
– il nuovo art. 186-bis, relativo al “Concordato con continuità aziendale”, istituto che prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore, anche attraverso la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società (su questo si tornerà con altro post)
I commenti a queste nuove regole sono, ovviamente, prematuri (anche perché il decreto deve essere ancora convertito).
Al favore per la semplificazione introdotta nel sistema si accompagna però, sin d’ora, qualche perplessità sulla possibilità dell’utilizzo strumentale della protezione dalle azioni dei creditori offerta dalla mera presentazione di una domanda di ammissione a concordato, priva di qualsiasi controllo sulla ragionevolezza della futura proposta e sulla prognosi di esito della medesima.
Sul punto non mancavano gli esempi degli ordinamenti stranieri e non sarebbe stato impensabile introdurre uno strumento normativo orientato alla moratoria delle azioni dei creditori e alla risoluzione dei contratti per un periodo sufficiente a consentire la ricerca di una soluzione alla crisi d’impresa.
Il decreto sviluppo n. 83/2012 segna un’importante svolta nella direzione della gestione semplificata della crisi d’impresa, modificando la legge fallimentare.
La nuova disciplina consente all’impresa che vuole sottoporsi alla procedura del concordato preventivo di depositare un ricorso contenente la sola richiesta di ammissione alla procedura. La complessa documentazione finora prevista dalla legge fallimentare (come il piano concordatario e la situazione patrimoniale) può essere depositata in seguito, nel termine stabilito dall’Autorità Giudiziaria (nuovo articolo 161 della legge fallimentare).
Nel periodo compreso tra il deposito del ricorso e il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, l’imprenditore può compiere, previa autorizzazione del tribunale, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione e, senza necessità di autorizzazione, gli atti di ordinaria amministrazione (sempre nuovo articolo 161 della legge fallimentare).
Per effetto della sola presentazione del ricorso (e della sua pubblicazione nel Registro delle Imprese) i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, mentre le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la procedura sono inefficaci nei confronti dei creditori (nuovi articoli 168 e 169bis).
Secondo la disciplina del decreto il debitore che abbia presentato domanda di ammissione a concordato può essere autorizzato dall’Autorità Giudiziaria a sciogliersidai contratti in corso ovvero a sospenderne l’esecuzione per un periodo massimo di centoventi giorni.
In questi casi al contraente è dovuto un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento (nuovi artt. 168 e 169bis della legge fallimentare).
Sono poi da segnalare:
– il nuovo art. 182-quinquies della legge fallimentare, che consente al debitore, previa autorizzazione del tribunale, di contrarre finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
– il nuovo art. 186-bis, relativo al “Concordato con continuità aziendale”, istituto che prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore, anche attraverso la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società (su questo si tornerà con altro post)
I commenti a queste nuove regole sono, ovviamente, prematuri (anche perché il decreto deve essere ancora convertito).
Al favore per la semplificazione introdotta nel sistema si accompagna però, sin d’ora, qualche perplessità sulla possibilità dell’utilizzo strumentale della protezione dalle azioni dei creditori offerta dalla mera presentazione di una domanda di ammissione a concordato, priva di qualsiasi controllo sulla ragionevolezza della futura proposta e sulla prognosi di esito della medesima.