Conviene comprare i contratti in tabaccheria?

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”1832″ img_size=”large” css=”.vc_custom_1511516536551{margin-bottom: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1511516519414{margin-top: 0px !important;border-top-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;}”]

Una volta i tabaccai vendevano i moduli di contratto

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Fino a qualche tempo fa quando bisognava preparare un contratto di locazione c’era l’abitudine di andare in tabaccheria per acquistare un modulo stampatao su una bella carta spessa.

Il modulo aveva appositi spazi bianchi per l’indicazione delle parti e dell’immobile concesso in locazione: nell’uso comune si chiedeva un modulo per “affitto” (anche se tecnicamente il contratto di “affitto” è ben altra cosa rispetto alla locazione).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Oggi forse non si va più in tabaccheria a comprare moduli per contratti, ma si ha l’abitudine di cercare in Rete un modello di contratto più o meno adatto alle proprie esigenze, di scaricarlo e di completarlo.

I modelli di contratto sono ovviamente utili, specie per rapporti di poca importanza economica e basso rischio

I contratti basati su modelli male o poco adattati spesso sono, però, alla base di complicate e costose cause.

Va considerato in particolare che di solito chi imposta un modello di contratto finisce con il tempo per “perdere qualche pezzo” o per creare un testo molto confuso a forza di tagliare il contratto – base o di aggiungervi clausole.

Per esempio:  le immobiliari che hanno molti appartamenti da concedere in locazione spesso confondono i diversi immobili e inseriscono clausole errate nei contratti.

Ogni imprenditore dovrebbe dotarsi di un “suo” modello di contratto, periodicamente revisionato e aggiornato, magari partendo da un modulo – tipo, purché opportunamente integrato.

 

Qualche idea su come creare il “vostro” modello di contratto.

1 Seguire il codice civile e le leggi.

Per fortuna il codice civile del ’42 (un po’ meno le leggi che l’hanno integrato dal dopoguerra a oggi) contiene regole molto chiare e dettagliate sui singoli contratti: dalla vendita, alla locazione, all’agenzia, all’appalto.

Un buon modo per scrivere il proprio modello di contratto è … consultare il codice civile, scegliere il tipo di contratto adatto alle proprie esigenze e scrivere tenendo conto di quanto indicano le norme.

Con un po’ di difficoltà in più lo stesso si può fare seguendo le leggi posteriori al codice civile che hanno regolato particolari contratti, come il franchising o il credito al consumo.

Tenendo ben presenti i testi di legge si può evitare un errore molto comune che consiste nello stendere contratti “ibridi”, dei quali non è ben chiara la natura, con conseguenti incertezze in fase di attuazione (un ibrido molto frequente, per esempio, è quello tra contratto di appalto e contratto di vendita di cosa da costruire).

Uno sbaglio che si fa spesso è quello di inserire nel contratto degli ingredienti (o clausole) del tutto inutili, trascurando quanto essenziale.

Ci sono modelli, per esempio, che prevedono a carico delle parti l’obbligo di … “rispettare tutte le leggi”, ossia un obbligo implicito per ogni impresa, del tutto inutile da ricordare (mentre nel modello, qualche riga prima, ci si è dimenticati di chiarire la metratura dell’immobile venduto o il peso lordo delle derrate da consegnare).

Controllare e seguire le norme di legge aiuta a concentrarsi sulle clausole essenziali.

 

2 Seguire le regole di base degli articoli 1325 e seguenti del codice civile

Spesso (oggi molto di frequente) il modello di contratto da predisporre non rientra in un “tipo” previsto dalla legge (penso per esempio ai contratti di assistenza informatica).

Per queste situazioni nello stendere il modello di contratto un aiuto fondmentale è dato dagli articoli 1325 e seguenti del codice civile, norme che indicano i requisiti di qualsiasi contratto, anche se non regolato dalla legge

Secondo queste norme, per esempio:

– l’oggetto dei contratti deve essere ben ben determinato o determinabile (mentre spesso, specie nei contratti di consulenza, la prestazione contrattuale non è ben definita … );

– il contratto deve avere una causa conforme alle norme imperative (ossia non derogabili), all’ordine pubblico e alla buon costume (ossia al complesso dei principi e dei valori dell’organizzazione sociale e giuridica).

Seguendo attentamente le regole generali per i contratti, quindi, si può evitare di creare modelli di contratto poco efficienti perché esposti a contestazioni (penso per esempio a un modello di contratto che preveda discriminazioni tra diversi gruppi di utenti o che precluda l’accesso ai servizi di un ‘impresa ad appartenenti a minoranze etniche o religiose).

In altri post chiarirò quali sono le più importanti tra le regole citate.

 

3. Non dimenticare elementi essenziali.

Anche il migliore dei modelli contrattuali può essere inutile per la prevenzione delle liti se si trascurano due ingredienti essenziali di un buon contratto:

– le indicazioni previste dalle leggi per il settore di attività dell’impresa;

– gli allegati tecnici e progettuali, se necessari.

In un sistema economico regolato da minuziose norme legali o tecniche non esiste in pratica nessun settore in cui non sia previsto quali indicazioni devono essere presenti nei contratti perché siano validi o comunque efficaci.

Per l’articolo 2659 c.c. i contratti di compravendita di immobili ne devono indicare almeno tre confini ai fini della trascrizione, nel settore alimentare e in quello agricolo sono previsti stringenti obblighi di “tracciabilità”, nel settore delle materie prime esistono disciplinari tecnici relativi alla qualità, alle caratteristiche, alla provenienza, ecc.

Un modello di contratto che non contenga le indicazioni necessarie è un modello che non svolge correttamente la sua funzione.

Allo stesso modo risulta “non funzionale” un modello di contratto che non contenga i necessari allegati tecnici e progettuali (purtroppo spesso accade che il personale addetto a raccogliere le firme dei clienti al modello di contratto dimentichi di predisporre gli allegati e di farli approvare, creando i presupposti per una lite).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”1840″ img_size=”large”][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]4. Distinguere le condizioni generali da quelle particolari.

In molti settori economici i modelli di contratto sono complessi: si pensi ai contratti di vendita di macchinari o di manufatti prefabbricati.

Un buon sistema per predisporre il modello di contratto è dividere le condizioni generali applicabili a tutti i contratti dalle condizioni particolari dei singoli ordini.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]In questo modo si ha a disposizione un apparato (lungo e complesso quanto serve) di regole che non è necessario presentare ogni volta al cliente ma che può essere presentato come un dato di fatto.

Il rapporto contrattuale con il cliente si può così concentrare sulle esigenze dei singoli ordini.

 

5. Individuare la controparte e tenere conto della speciale protezione che la legge le offre.

Nella società moderna il diritto privato divide le persone e le imprese in particolari categorie, offrendo a ciascuna categoria una protezione più o meno intensa: l’idea di base del sistema è che un soggetto considerato “debole” debba essere tutelato contro clausole contrattuali a lui sfavorevoli.

Nel predisporre i contratti di impresa bisogna tenere conto di due categorie principali: dal lato della vendita i consumatori e dal lato degli acquisti i “subfornitori”.

I contratti di vendita di beni e servizi ai consumatori finali devono tenere conto del “codice del consumo” decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Articolo 2 Codice del consumo

é consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta

Il Cdc stabilisce che sono nulle (e quindi come non esistenti) tutte le clausole «che, nonostante la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto» con i consumatori.

È per esempio nulla, secondo il CdC qualsiasi clausola che preveda «un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà» (qui il Cdc con l’elenco delle altre clausole nulle)

Dal lato degli acquisti bisogna considerare la categoria dei “subfornitori” , protetti dalla legge 18 giugno 1998, n. 192.

 

 Art. 1 legge 192/2998 Definizione di subfornitura

Con il contratto di subfornitura un imprenditore s’impegna a effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o s’impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente

Nella subfornitura, soprattutto, è vietato abusare della dipendenza economica del subfornitore dall’impresa committente.
Il contratto con i subfornitori deve sempre presentare gli specifici requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge 192/1998 e in tale contratto sono nulle determinate clausole

Articolo 9 legge subfornitura

È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova … una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi … l’abuso può anche consistere … nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie.

Nel predisporre i modelli di contratto, quindi, si deve tenere conto delle speciali protezioni che la legge riserva alle categorie dei consumatori e dei subfornitori ed evitare l’inserimento di clausole vietate (come quelle che determinano “abuso di dipendenza economica”).

 

6.Stare attenti nel “vessare” la controparte.

Se parliamo del “nostro” modello di contratto parliamo di un testo pronto e completo da far sottoscrivere alla controparte.

Per questa situazione l’articolo 1341 del codice civile impone che certe clausole, definite “vessatorie”, siano sempre inefficaci (ossia come non inserite) se non sono state fatte approvare per iscritto alla controparte con una apposita sottoscrizione (la classica “doppia firma”.

Le clausole sono le seguenti (in altri post spiegherò il significato legale delle espressioni.)

–         limitazioni di responsabilità;,

–        facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione,

–        previsione a carico del contraente che aderisce al contratto di  decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto,

–      clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Il modello di contratto deve quindi prevedere, con apposita evidenza grafica, una sottoscrizione separata e aggiuntiva per le clausole “vessatorie”.

Un errore molto comune è l’inserimento nel modello di contratto di una clausola finale di doppia approvazione di “tutte le clausole” del contratto.

Così facendo non si rispetta la prescrizione dell’articolo 1341, che impone di richiamare all’attenzione di chi firma le singole clausole vessatorie.

La Cassazione di recente ha precisato che «con riferimento all’ipotesi in cui la distinta sottoscrizione richiami più condizioni generali di contratto … l’adempimento in parola può ritenersi realizzato soltanto nel caso in cui tutte le clausole richiamate siano vessatorie, mentre il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata di esse, sia pure sotto l’elencazione delle stesse secondo il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, di quelle onerose».

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”1842″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]7. Inserire sempre una clausola per gli imprevisti

Nel dibattito economico si parla molto di risk management.

Si tengono corsi, si formano esperti, si fondano addirittura delle divisioni aziendali.

Se, però, si controllano i modelli di contratto delle imprese non si trova mai una clausola relativa al rischio di insuccesso del contratto.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Quando ci s’impegna a fornire un bene o un servizio il rischio di non riuscire a fare quanto promesso è sempre presente: questo rischio, però non è mai considerato nei modelli di contratto, nonostante il diritto privato italiano preveda pesanti responsabilità per chi non adempie un contratto.

Un modello di contratto efficiente deve sempre prevedere una clausola che consenta all’impresa di sciogliersi dall’impegno contrattuale senza oneri in caso di imprevisti che rendano impossibile la prestazione.

 

8. Considerare la grafica.

La grafica dei contratti è un elemento importantissimo e talvolta è usata in modo un po’ … malizioso (tutti si lamentano delle clausole minuscole contenute nei moduli delle grandi società assicurative e finanziarie).

L’attenzione alla grafica dei contratti è utile, perché:

  • consente di evidenziare le parti importanti sia per l’impresa che li predispone sia per la controparte;
  • può rappresentare uno strumento di marketing (per effetto dell’evidenza data ai vantaggi offerti ai clienti);
  • contribuisce alla massima chiarezza dei patti contrattuali.

 

9. Programmare revisioni periodiche

Il sistema legale italiano è in continua evoluzione: cambiano le leggi, cambiano i regolamenti di attuazione e cambiano gli orientamenti dei Tribunali e della Cassazione.

Troppo imprese, però, hanno modelli di contratto sclerotizzati e sempre uguali nel tempo.

La revisione dei contratti deve diventare un’attività tipica degli uffici amministrativi, da svolgere periodicamente: se necessario si potrà ricorrere a una consulenza specializzata (alcune imprese hanno la buona abitudine di far rivedere il modello di contratto al professionista di fiducia una volta l’anno).

PricewaterhouseCoopers ha messo in rilievo l’importanza della revisione periodica dei contratti e la necessità di creare all’interno dell’impresa dei canali di comunicazione diretta tra chi è incaricato della revisione dei contratti e i vari dipartimenti aziendali.

Questa comunicazione è veramente fondamentale: non ha nessun senso modificare nel tempo i livelli qualitativi dei prodotti e i listini se il modello di contratto in uso non si adegua a quanto, succede in azienda.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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