CONCORDATO PREVENTIVO: NOVITA’ IN TEMA DI DEBITO IVA E PREDEDUZIONE.

bilancioNella produzione normativa e giurisprudenziale recente sono da segnalare alcune novità in materia di concordato preventivo.

La prima novità è contenuta nel decreto 91/2014, del quale ho parlato in altro post.

Il comma 7 dell’art. 22 del decreto ha, infatti, abrogato la previsione dell’art. 11, comma 3-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, c.d. piano «Destinazione Italia», che era stata introdotta dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione del decreto.

Secondo la norma abrogata i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di pre-concordato potevano considerarsi prededucibili nella successiva procedura concorsuale solo alla doppia condizione che la proposta concordataria fosse stata presentata entro il termine fissato dal Tribunale e che la procedura fosse stata aperta senza interruzione temporale rispetto alla presentazione della domanda di concordato in bianco.

In altre parole: bastava che dopo la presentazione di una richiesta di preconcordato non si procedesse subito con il concordato preventivo vero e proprio per far sì che i crediti connessi alla presentazione della richiesta non fossero più prededucibili nella procedura successiva.

Il decreto ha modificato la situazione, con particolare vantaggio per i professionisti che presentano assistenza all’impresa in crisi, i quali possono contare sulla sicurezza della prededuzione dei loro crediti.

Nella relazione al decreto si legge che la novità normativa si è resa necessaria per il contrasto della norma abrogata «con gli interventi di riforma della disciplina del concordato preventivo che si sono susseguiti a partire dal 2005. Come noto, infatti, i principali obiettivi di tali interventi sono stati quelli di rendere la procedura di concordato preventivo più efficiente al fine di pervenire alla risoluzione delle crisi d’impresa in maniera più celere e, soprattutto, di favorire il risanamento dell’impresa in crisi attraverso la prosecuzione dell’attività aziendale. La norma in questione, per quanto di portata apparentemente limitata, pregiudica in misura significativa il raggiungimento di tali obbiettivi».

La seconda novità è costituita dall’importante pronuncia della Corte Costituzionale n. 225 del 15 luglio 2014 relativa alla costituzionalità della disciplina della “transazione fiscale” nel concordato preventivo in materia di credito IVA.

La Corte delle leggi era stata interpellata dal Tribunale di Verona che dubitava della legittimità dell’articolo 182 ter l.f. (nel testo modificato dall’art. 32, comma 5, del d.l. n. 185 del 2008 ) nella parte in cui prevede che in caso di concordato preventivo con transazione fiscale «con riguardo all’imposta sul valore aggiunto […] la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento»  (sull’inammissibilità della falcidia del credito IVA si erano pronunciate anche l’Agenzia delle entrate con la circolare 18 aprile 2008, n. 40/E la Corte di Cassazione.

Il principio dell’intangibilità del credito IVA, stabilito dal citato articolo 182ter in virtù della natura di risorsa dell’Unione Europea attribuita a tale imposta, era contestato dal Tribunale di Verona sul presupposto che una regola così rigida avrebbe finito con il danneggiare l’Erario, impossibilitato a valutare nel merito la proposta (tanto più nel caso esaminato dal Tribunale, nel quale solo la proposta concordataria con transazione fiscale avrebbe consentito un qualche riparto per il credito IVA).

La Corte Costituzionale ha respinto la censura di costituzionalità della norma, affermando, in sostanza, che l’attuale norma restrittiva costituisce espressione di una legittima discrezionalità del legislatore.

Va, però, sottolineato che la motivazione della decisione sembra davvero frettolosa (e francamente poco chiara): non credo, quindi, che sia stata detta l’ultima parola sul tema.

La terza novità è la sentenza della Cassazione n. 16035 del giorno 11 luglio 2014. relativa al tema della prededuzione nel successivo fallimento del compenso del professionista che ha curato la redazione del piano concordatario di cui all’articolo 161 delle legge fallimentare.

La Cassazione era chiamata a pronunciarsi sul caso di un professionista che aveva curato la redazione di detto piano e che si era visto respingere la domanda di riconoscimento della “prededuzione” data la mancata omologazione del concordato.

La Corte ha riconosciuto la prededuzione sul presupposto che che il credito del professionista, sorto a seguito delle prestazioni rese per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, va soddisfatto comunque in via di prededuzione, in quanto la L. Fall., art. 111, comma 2, che ha portata generale, non prevede alcuna restrizione collegata all’esito del concordato («deve, infatti, ritenersi che da una corretta interpretazione della L. Fall., art. 111 discende che la redazione della relazione da parte del professionista appare utile ai fini delle procedure concorsuali in esame in ragione del fatto che essa è lo strumento necessario, da un lato, per consentire l’introduzione e lo svolgimento della procedura concorsuale, dall’altro, per fornire un utile strumento di informazione anche per la successiva procedura fallimentare»).

Lascia un commento