CONCORDATO PREVENTIVO. COME EVITARE LA REVOCA PER ATTI DI “FRODE”?

imagesCAUQK984Lo scorso 15 ottobre è stata pubblicata la  sentenza 23387/2013 della Corte di Cassazione, che affronta un tema spesso trascurato dall’imprenditore che presenta una domanda di concordato preventivo e dai suoi creditori, interessati solo a che la procedura si concluda quanto prima con la miglior soddisfazione possibile per loro (o quantomeno con meno danni possibile…).

Il tema è quello della possibile “risoluzione” del concordato preventivo, prevista dall’articolo 173 della legge fallimentare, norma troppo spesso ignorata.

Secondo l’articolo 173 “Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato”.

Anche un concordato ammesso dal Tribunale, che abbia apparentemente tutti i presupposti per proseguire rischia di essere interrotto qualora siano scoperti atti dannosi per i creditori.

Questo talvolta capita, con grande delusione di chi ha presentato la domanda e allungamento dei tempi di soddisfazione dei creditori.

Dalla recente sentenza della Cassazione viene un’importante indicazione per prevenire la revoca del concordato preventivo prevista dall’articolo 173 l. fall.

La Corte ha, infatti, stabilito che gli atti di frode possono portare alla revoca del concordato solo se esiste il rischio che la volontà dei creditori nell’approvazione del concordato sia viziata dalla mancata conoscenza di quanto accaduto.

Se, invece, non si è verificata alcuna alterazione informativa perché i creditori sono stati messi in condizione di conoscere quanto, anche di irregolare o addirittura illecito, avvenuto nella gestione dell’impresa, allora la proposta di concordato può essere salvata dalla revoca.

Secondo la Cassazione, insomma, la “frode” consiste in una condotta del debitore stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori .

La sentenza di cui si sta parlando costituisce un precedente molto importante e potrebbe dare in futuro le necessarie indicazioni di comportamento per gli imprenditori e i professionisti che vogliano presentare ai creditori il piano concordatario in situazioni di poca (o magari nessuna) regolarità formale o addirittura (forse) in situazioni di vera illegalità.

2 commenti su “CONCORDATO PREVENTIVO. COME EVITARE LA REVOCA PER ATTI DI “FRODE”?”

  1. Interessante l’attuale dibattito esistente sul tema dell’applicabilità dell’art. 173 L.F. alla domanda di preconcordato o concordato in bianco. Purtroppo differenti tribunali la pensano diversamente tra loro. Diego, che ne pensi?
    Andrea

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    • La questione è stata risolta dal decreto competività 2013 che ha chiaramente ammesso tale possibilità.
      Il nuovo articolo 161 stabilisce, infatti, che dopo la domanda di preconcordato possa essere nominato un commissario giudiziale e che “Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 1”.

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