COME SCEGLIERE IL TIPO DI SOCIETÀ GUIDA ALLE SOCIETÀ 1

La scelta del tipo di società deve tenere conto di molti fattori.
La scelta del tipo di società deve tenere conto di molti fattori.

Una guida alle società

Questo post dà inizio a una serie che avrà come tema il funzionamento delle società, nell’intento di costruire una “guida alle società”, come spunto di riflessione e discussione.

La guida non intende ovviamente sostituire alcuna consulenza professionale: si tratta solo di uno strumento informativo generale diretto alle piccole e medie imprese lucrative costituite in forma di società: non saranno trattate nè questioni relative a società di grandi dimensioni (e in particolare a società quotate) né i temi connessi alle società cooperative.

La prima questione da affrontare è quella della scelta del tipo di società, perché il sistema legale italiano prevede due grandi categorie di società (società di persone o società di capitali) e quindi consente di scegliere all’interno delle due categorie tra diversi tipi di società.

Questa tabella riassume la situazione:

I tipi di società
I tipi di società

Le scelte da fare sono, quindi, tra:

  • società persone o di capitali?
  • se società di persone quale?
  • se società di capitali quale?

Scelto il tipo di società si tratta poi di negoziare con gli altri soci i contenuti dell’atto/contratto costitutivo della stessa (o di impostare un buon atto unilaterale se la società ha un solo socio, come può accadere per le s.r.l. e le s.pa.).

Come si sceglie il tipo di società?

La scelta deve essere compiuta tenendo conto del fatto che a ogni tipo di società si applicano delle regole diverse e che da tali regole derivano conseguenze importanti, in termini di responsabilità per i debiti della società, di poteri dei soci e di costi, anche fiscali, per lo svolgimento dell’attività d’impresa.

A mio parere i fattori da tenere in considerazione sono, in ordine di importanza, i seguenti:

  • la responsabilità dei soci per i debiti della società;
  • i poteri dei soci all’interno della società;
  • i costi per la gestione della società;
  • il regime fiscale.

La responsabilità dei soci per i debiti della società.

L’immagine che segue riassume le regole del codice civile sulla responsabilità dei soci per i debiti della società:

la responsabilità dei sociCome si vede dall’immagine, l’elemento più importante da tenere in considerazione (la responsabilità per i debiti della società) porta a scegliere una società di capitali o una società in accomandita (dell’uno o dell’altro tipo), quando nessuno dei soci (o solo alcuni dei soci) sono disposti a sopportare la responsabilità per i debiti della società.

La scelta di un tipo sociale che non preveda responsabilità dei soci per i debiti è comunque sempre consigliabile quando l’attività di impresa prevista abbia dimensioni consistenti o preveda rischi significativi (una società di capitali è probabilmente sproporzionata per un piccolo esercizio commerciale di famiglia, non lo è per un’importante catena di rivendita al minuto, specie se le vendite non sono certe mentre sono certi i costi di approvvigionamento).

La scelta della società di capitali o in accomandita semplice pare comunque sempre obbligata per i soggetti che partecipino a una società senza avere la certezza di controllarne effettivamente l’attività, per evitare il rischio di sopportare il peso di debiti “creati” senza verifica .

I poteri dei singoli soci.

Venendo al secondo fattore da considerare nel costituire una società (i poteri dei singoli soci) osservo che il problema non si pone per i soci che detengono la maggioranza del capitale sociale, dato che gli stessi sono comunque in grado di dominare e condizionare la società.

La questione dei poteri dei singoli soci si pone, invece, per coloro che detengono una quota minoritaria del capitale e sono quindi esposti esposti al rischio di “contare poco” nell’attività sociale.

Stando alle regole di base del codice civile nelle società di persone i poteri dei singoli soci sono molto forti (con qualche limitazione per gli accomandanti nelle s.a.s.), mentre nelle società di capitali tali poteri sono molto limitati (anche se nelle s.r.l. i soci che non partecipano all’amministrazione hanno sempre il diritto di consultare la contabilità sociale).

I contratti di società possono derogare alle regole di base del codice civile, ampliando o restringendo i poteri dei singoli soci: si tratta però di deroghe limitate, in quanto la disciplina legale di base di ogni tipo di società non può essere eccessivamente modificata.

Le regole di base sui poteri dei soci nelle diverse società sono riassunte nella tabella che segue:

I poteri dei soci nei diversi tipi di società
I poteri dei soci nei diversi tipi di società

Come risulta dalla tabella (e come sarà chiarito nei post che seguiranno) secondo le regole di base del codice civile:

– i poteri dei singoli soci sono massimi nelle società di persone;

– nelle s.r.l. i soci possono consultare la documentazione amministrativa della società e il contratto di società può ampliare molto i loro poteri;

– nelle s.p.a. i poteri dei singoli soci sono molto limitati e la società è davvero dominata dai soci di maggioranza e dagli amministratori.

Se, quindi, si vuole costituire una società nella quale i singoli soci abbiano poteri ampi occorre considerare le società di persone (con lo svantaggio della responsabilità illimitata per i debiti) o almeno la s.r.l.

La s.p.a. non è, invece, un tipo di società nel quale possa essere valorizzata la posizione dei singoli soci, anche prestando particolare attenzione nella stesura del contratto di società.

Al momento della costituzione della società, quindi, occorrerà considerare con attenzione i rapporti esistenti tra i diversi fondatori e valutare la convenienza dei diversi tipi sociali dal punto di vista dei poteri dei soci.

Dal punto di vista di un socio di minoranza non amministratore la migliore società possibile è la società in accomandita semplice

Dal punto di vista di un socio di maggioranza (specie se anche amministratore) la società migliore è quella di capitali e quindi, se non ha costi eccessivi, la s.p.a. o, quantomeno, la s.r.l.

Se non è possibile convincere gli altri soci fondatori a scegliere il tipo di società desiderato occorre almeno lavorare sul contenuto del contratto di società e, quindi, cercare di imporne le clausole più favorevoli possibile alla propria posizione.

Bisogna comunque tenere conto del fatto che di solito non si richiede al professionista incaricato dell’assistenza alla costituzione della società l’analisi del contratto di società dal punto di vista dell’equilibrio di poteri dei soci: normalmente le società nascono con contratti standard, poco adatti alla situazione concreta.

Il peggiore errore che si può fare al momento della costituzione di una società è quello di seguire tale prassi, trascurando l’essenziale negoziazione del contratto: troppo spesso i soci (specie quelli di minoranza) si accorgono a posteriori di essere “prigionieri” di una società nella quale non hanno i poteri desiderati.

I costi per la gestione della società

La terza questione da considerare è quelle dei costi per la creazione e la gestione della società

In linea generale i costi sono più bassi nelle società di persone e più alti nelle società di capitali: sono massimi nelle società per azioni per le quali è obbligatoria la presenza del Collegio Sindacale (organo sul quale si tornerà un apposito post).

I costi sono connessi a tre fattori:

  • costi iniziali per la costituzione
  • “pesantezza” degli adempimenti contabili e tributari;
  • oneri per la remunerazione di organi interni della società.

Partendo dai costi per la costituzione della società, osservo che ormai solo nelle società per azioni è richiesto il versamento di un capitale minimo di 50.000,00 Euro.

Nelle società di persone non è previsto un capitale minimo, mentre nelle s.r.l. la legge prevede come regola base l’investimento di un capitale di 10.000,00 euro, prevedendo la possibilità di versare una cifra inferiore (fino a un Euro!), a condizione che ogni anno si accantonata una parte (20%) degli utili netti fino ad arrivare alla dotazione patrimoniale di 10.000,00 Euro.

Sempre a proposito dei costi vanno anche considerati gli oneri notarili di costituzione, più alti per le società di capitali che per le società di persone (gli oneri notarili possono addirittura essere evitati costituendo una società a responsabilità limitata semplificata, sulla quale si tornerà in altro post).

Considerando, peraltro, che la variazione dei costi notarili è veramente piccola e che il capitale deve essere effettivamente versato solo per il venticinque per cento (a meno che non si tratti di una società con un solo socio), non credo che la differenza nei costi di costituzione rappresenti una vera discriminante per la scelta del tipo di società.

Venendo agli adempimenti contabili e tributari, va considerato che nelle società di capitali tali adempimenti sono più “pesanti” e quindi costosi.

Sia le società di capitali sia le società di persone devono tenere le scritture contabili previste dalla disciplina del codice civile e da quella tributaria (DPR 29 settembre 1973, n. 600).

Per le società di persone è però possibile, in determinati casi, anche seguire il regime contabile delle “imprese minori”, che consente la tenuta di una contabilità semplificata: tale sistema prevede in sostanza la tenuta dei soli registri prescritti dalla disciplina IVA, in luogo dei diversi registri previsti dal regime “ordinario di contabilità delle società (libro giornali, libro inventari, scritture cronologiche…), con opportune integrazioni per la registrazione delle operazioni non soggette a IVA.

Le società di persone, a differenza di quelle di capitali, non sono inoltre tenute alla redazione e alla pubblicazione del bilancio di esercizio e sono, quindi, esenti dai relativi costi.

Il quadro dei costi di esercizio di una società deve essere completato considerando anche l’onere per la remunerazione degli “organi” interni della società medesima.

La società di persone, infatti, non deve avere e normalmente non ha degli “organi” sociali.

Non è così per le società di capitali, le quali devono sempre avere un organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione).

Nelle s.r.l. di dimensioni maggiori è poi obbligatoria (art. 2477 c.c.) la nomina di un organo di controllo (revisore contabile o Sindaco Unico): sul punto si tornerà in un successivo post.

Nelle s.p.a. la nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale composto da tre a cinque membri) è sempre obbligatoria (artt. 2397 e seguenti del codice civile).

Da quanto sopra deriva che le società di capitali (e in particolare la società per azioni) presentano sempre dei “costi di struttura” maggiori di quelli delle società di persone.

Il regime fiscale delle società

La valutazione della convenienza fiscale del tipo di società da scegliere deve partire dal presupposto che qualsiasi società deve versare imposte rapportate all’utile conseguito come risultante dal bilancio (salva l’applicazione delle particolari regole del diritto tributario).

La questione è molto complessa e richiede approfondite analisi.

In linea generale le società di persone sono tenute a pagare “in proprio” solo l’imposta regionale sulle attività produttive (“IRAP”), con l’aliquota e la base imponibile previste dalla legge (diversa da quella dell’imposta sul reddito delle società).

ll reddito prodotto dalla società è, invece, “attribuito” ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili stabilita dal contratto di società, indipendentemente dal fatto che tali utili siano stati percepiti effettivamente o meno.

Se i soci sono persone giuridiche (società di capitali o oltre ente pubblico o privato) il reddito è tassato applicando l’IRES (imposta sul reddito delle società) con l’aliquota fissa vigente. Se, invece, i soci sono persone fisiche il reddito è tassato insieme agli altri redditi con l’aliquota IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) progressiva di legge, a seconda dell’ammontare del reddito complessivo.

La tassazione delle società di capitali è più complessa e comunque porta normalmente a un carico fiscale complessivo superiore a quello applicabile in presenza di una società di persone.

Il reddito della società di capitali è soggetto all’applicazione di due imposte: IRES e IRAP.

L’IRES è da pagare applicando l’aliquota di legge (attualmente il 24%), con la possibilità di deduzione proporzionale all’incremento del capitale nell’esercizio, secondo il meccanismo conosciuto come ACE (aiuto alla crescita economica).

L’IRAP è da pagare applicando l’aliquota di legge (e con la base imponibile che si è detta).

In generale comunque la tassazione delle società di capitali può risultare superiore a quella delle società di persone.La valutazione di convenienza fiscale della società di persone rispetto a quella di capitali è estremamente complessa e varia da situazione a situazione (dovendosi tenere conto dei casi concreti e dei redditi complessivi dei singoli soci).

Va anche ricordato che a partire dall’esercizio 2017 le società di persone in contabilità ordinaria e le s.r.l. a base sociale ristretta possono optare per l’applicazione della nuova IRI (imposta sul reddito d’impresa), con la conseguenza che  il reddito d’impresa attribuito ai soci è escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e tassato separatamente con l’aliquota IRES

Chi legge il blog può scrivermi per l’invio di tabelle più dettagliate sul trattamento fiscale delle società.

Lascia un commento