Come recuperare un credito senza avvocato

I crediti si possono recuperare anche senza incarico legale.

La legge italiana consente di agire in giudizio per il recupero di crediti di piccolo importo anche senza l’assistenza di un avvocato e di procedere, sempre senza l’assistenza di avvocato, al recupero forzoso del credito a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna.

Si tratta di una possibilità importante per le imprese, che possono organizzarsi per gestire “in proprio” i piccoli recuperi di crediti, eventualmente rivolgendosi a un legale di fiducia per predisporre la modulistica e dare le indicazioni di massima (diverse imprese, in concreto, svolgono il recupero crediti “in proprio” sotto supervisione di legale esterno).

Spesso, infatti, le intimazioni di pagamento si rivelano inutili e l’intervento di un legale (o anche solo di una società di gestione e recupero dei crediti) può apparire un costo eccessivo.

La possibilità di difesa personale è prevista dalla legge nell’articolo 82 del codice di procedura civile (c.p.c.) ed è limitata:

–            alle cause di competenza del Giudice di Pace (Organo di Giustizia che si occupa normalmente solo di   liti di valore non superiore a cinquemila euro):

–            alle cause di valore non superiore a 1.100,00 (mille e cento) euro;

–            alle cause di valore superiore a 1.100 Euro a condizione che il Giudice di pace “in considerazione della natura ed entità della causa” autorizzi la parte a stare in giudizio personalmente anche su istanza verbale della parte medesima.

Per organizzare efficacemente la difesa “diretta” dell’impresa è bene considerare che la scelta di non ricorrere a un avvocato dovrebbe essere limitata solo alle questioni veramente molto semplici nelle quali non si corrono rischi di “Inciampi” nella procedura.

Va anche ovviamente considerato che il servizio del Giudice di Pace non è gratuito e che per la notificazione degli atti al debitore è necessario avvalersi dell’Ufficiale Giudiziario il quale, a sua volta, non svolge gratuitamente le sue funzioni.

Le somme richieste dagli Uffici del Giudice di Pace e degli Ufficiali Giudiziari non sono elevate, dato per esempio che per una richiesta di decreto ingiuntivo si resta generalmente nel limite di 50 euro al massimo (anche meno a seconda dei casi e del tipo di notifica che si richiede di effettuare).

Se, però, si programma di instaurare una serie importanti di procedimenti (per esempio per il recupero di tanti piccoli crediti derivanti da rapporti di fornitura o di somministrazione) anche il costo relativamente ridotto del singolo procedimento va considerato con attenzione.

Il costo vivo dei procedimenti deve essere considerato

In linea generale poi va ricordato che è sempre da preferire la strada processuale della richiesta di “decreto ingiuntivo” (v. riferimenti in questo post) se il credito dell’impresa può considerarsi “liquido”, ossia predeterminato nell’ammontare senza che si debba ricorrere a calcoli e verifiche.

Il procedimento ingiuntivo, quindi, non può per esempio essere seguito quando l’impresa intenda ottenere il pagamento di un credito per risarcimento del danno (per esempio per difetti di un macchinario acquistato) o per riduzione del prezzo di merce non consegnata interamente.

Il più classico esempio di credito “liquido” è quello della somma dovuta in pagamento di merce regolarmente ordinata e consegnata.

Quando il credito non è “liquido” l’impresa deve, invece, seguire la via ordinaria della citazione in giudizio, che presenta tempi più lunghi della procedura ingiuntiva.

In entrambi i casi, lo ribadisco, è comunque preferibile rivolgersi a un legale per l’impostazione generale delle attività di recupero del credito presso il Giudice di Pace e per un piccolo corso sui termini da rispettare o istruire un collaboratore dell’impresa perché sia adeguatamente preparato a seguire le procedure necessarie.

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