CHI PUÒ FALLIRE?

FALLIMENTOIo quello lì lo faccio fallire, almeno ho una soddisfazione morale …, ” “faccio istanza di fallimento sperando che il debitore paghi per non fallire…“, “è meglio fare istanza di fallimento almeno si risparmio il costo dell’asta dei beni del debitore …., è una società, certamente può fallire…“.

Quelle ora riportare sono frasi che si sentono spesso e che esprimono i comuni pensieri di chi si trova di fronte all’esigenza di recuperare crediti verso debitori particolarmente riottosi.

Prima o poi, quando c’è da incassare una somma, si ipotizza di richiedere il fallimento del debitore, anche perché si pensa – a ragione – che la Procedura Fallimentare abbia gli strumenti legali per individuare attività patrimoniali “nascoste” dal debitore a danno dei creditori.

L’esperienza insegna peraltro che spesso si progetta di richiedere il fallimento troppo tardi, dopo avere inutilmente speso notevoli sforzi economici per tentativi di pignoramento andati a vuoto.

È bene però tenere presente che non tutti gli imprenditori possono fallire.

L’articolo uno della legge fallimentare prevede, infatti, che possano fallire solo le imprese che esercitano un’attività commerciale (e non le imprese agricole e gli enti pubblici).

Non tutte le imprese commerciali, peraltro, possono fallire (anche se si tratta di società).

Il fallimento è, infatti, una procedura applicabile solo alle imprese che superino una dimensione minima.

Tale dimensione è determinata facendo riferimento a tre parametri, i primi due dei quali richiamano i limiti cui la legge condiziona la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.).

Sono, infatti, “fallibili”, solo le imprese che presentino almeno uno dei seguenti requisiti: 1) abbiano avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se inferiore), un attivo patrimoniale complessivo annuo superiore a 300.000 Euro; ii) abbiano realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se inferiore), ricavi lordi complessivi annui  superiori a 200.000 Euro; iii) abbiano un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore a 500.000 Euro.

È, quindi, necessario il superamento, anche minimo, di uno solo di questi parametri perché l’impresa rientri nell’area della “fallibilità”: a differenza che in passato la fallibilità non è più automatica neppure per le società commerciali.

Se, invece, i parametri fanno tutti e tre difetto le imprese non sono fallibili.

Questi parametri devono essere tenuti ben presenti, perché spesso le imprese ripongono un affidamento implicito nella soggezione a fallimento delle proprie controparti, scoprendo troppo tardi che in realtà si tratta di partner che hanno dimensioni aziendali talmente piccole da non poter essere dichiarati falliti.

A proposito dei parametri occorre tenere presente alcune questioni importanti.

La prima è quella della prova.

Per costante orientamento dei Tribunali la prova dei parametri di fallibilità  non spetta al creditore, il quale può limitarsi a richiedere il fallimento di un proprio debitore, senza dover dimostrare che lo stesso rientra nell’area di fallibilità.

La seconda questione è quella dell’identificazione dei parametri, che deve essere compiuta tenendo conto dei bilanci dell’impresa debitrice relativi ai tre esercizi chiusi prima dell’istanza di fallimento e dell’effettiva situazione debitoria alla data dell’istanza.

Il concetto di ‘”attivo patrimoniale” corrisponde, quindi, al totale delle attività risultanti dalla colonna sinistra dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio, con calcolo da effettuarsi secondo recente sentenza con il criterio di cui all’articolo 2426, comma 1, n. 1 c.c. del costo di acquisto o di produzione e non con quello del valore di mercato.

Il concetto di “ricavi lordi” corrisponde alle voci uno e cinque dello schema di conto economico previsto dall’articolo 2425 del codice civile.

Il concetto di “debiti” deve, invece, ritenersi slegato da un preciso riferimento a dati di bilancio e considerarsi riferito alla concreta situazione dell’impresa alla data della domanda di fallimento, anche se non ancora rappresentata in un bilancio.

Come si è detto ora non tutte le imprese sono soggette al fallimento, perché questa procedura si applica solo alle imprese commerciali che non siano di dimensioni molto piccole in rapporto ad almeno uno dei tre parametri di legge.

Questa circostanza va sempre considerata nella programmazione dell’attività d’impresa, perché il recupero dei crediti nei confronti di soggetti non fallibili è spesso molto costoso in rapporto ai risultati ottenibili e dato che per questi soggetti la prospettiva del fallimento non è un deterrente contro l’insolvenza.

2 commenti su “CHI PUÒ FALLIRE?”

  1. In certi casi non rimane che spararsi….
    Sopratutto quando la causa dei debiti non e’ imputabile al soggetto titolare ma ad una mendace e vergognosa politica che ci ha portato via il lavoro……ed io lo posso proprio dire,,,,,

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    • Rispondo con molto ritardo al Suo commento. Non so proprio cosa dire di fronte alla disperazione che Lei esprime…
      Solo un appunto. Forse potrebbe utilizzare gli strumenti della legge 3/2012 per le persone “sovraindebitate” per cercare di salvare almeno qualcosa…
      Ci pensi.
      Un abbraccio
      DP

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