CHE COS’E’ UN PIGNORAMENTO?

L’impresa che deve recuperare un proprio credito al pagamento di somma di denaro deve avere ben chiara la circostanza che per raggiungere il risultato sperato è necessario svolgere un procedimento finalizzato a rendere liquido il patrimonio del debitore, “trasformandolo” in denaro per la soddisfazione del credito.

Questo procedimento si chiama “esecuzione forzata” o “espropriazione” e prende avvio con il “pignoramento”.

Il pignoramento può essere effettuato solo se si è in presenza di un titolo esecutivo (cambiale, assegno, sentenza, decreto ingiuntivo) e solo dopo avere notificato formalmente al debitore un’intimazione di pagamento denominata “precetto” (salvo casi eccezionali occorre anche attendere dieci giorni dalla notificazione del precetto prima di procedere).

Il sistema italiano conosce tre tipi di pignoramenti: il pignoramento mobiliare (rivolto ai beni mobili e al denaro del debitore), quello immobiliare (rivolto ai beni immobili) e quello “presso terzi” , rivolto ai crediti di denaro o che il debitore dell’impresa ha verso terzi.

Se il pignoramento ha colpito dei beni mobili o immobili è necessario procedere alla vendita dei medesimi con procedura di asta: il risultato della vendita costituisce il frutto dell’esecuzione ed  è destinato al pagamento del debito.

Se, invece, il pignoramento ha colpito somme di denaro reperite presso il debitore (molto raramente) o presso terzi la soddisfazione del credito è molto più facile, dato che non occorre procedere ad asta.

E’ bene tenere presente che l’impresa che al momento dell’avvio  del pignoramento l’impresa creditrice è sola nell’azione di recupero.

Dopo il pignoramento possono intervenire nella procedura esecutiva anche altri creditori e il risultato dell’espropriazione deve essere diviso tra tutti i partecipanti alla procedura medesima.

Può anche accadere che se i creditori intervenuti beneficiano di un grado di privilegio superiore a quello del primo procedente il loro credito viene soddisfatto preferenzialmente in danno del soggetto che ha avviato la procedura esecutiva (che gode comunque del diritto a veder soddisfatte le spese sostenute per l’esecuzione).

La procedura di esecuzione forzata ha un costo per spese legali e contributo unificato spese di giustizia rapportato al valore del credito per il quale si procede. Se, però, si tratta di un pignoramento immobiliare o di pignoramento di beni mobili di particolare rilevanza (come le opere d’arte) il costo è maggiorato dagli oneri della necessaria perizia  di stima e dai costi della procedura di asta (per la quale la legge prevede particolari formalità di pubblicità, piuttosto dispendiose).

In linea generale l’esperienza insegna che il pignoramento “mobiliare” porta a risultati piuttosto scarsi se non si sono pignorati beni di valore significativo. I migliori risultati si ottengono con il pignoramento “immobiliare” e con quello “presso terzi”.

Sempre in linea generale occorre considerare che se i costi della procedura esecutiva risultano eccessivi una buona alternativa può essere rappresentata, quando il debitore è un soggetto fallibile, dalla presentazione di istanza di fallimento.

Tale istanza può portare all’apertura di una procedura fallimentare e quindi alla nomina di un Curatore che si incarica delle formalità di espropriazione del patrimonio del debitore nell’interesse di tutti i creditori.

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