CHE COS’E’ UN DECRETO INGIUNTIVO?

L’impresa può obbligare i propri debitori a pagare solo se è in possesso di un “titolo esecutivo”, ossia di un atto in presenza del quale la legge consente l’aggressione del patrimonio del debitore per assicurare la soddisfazione del credito (aggressione che si definisce “pignoramento”).

Nella pratica degli affari si conoscono, anzitutto, i titoli esecutivi liberamente formati dalle parti (assegni, cambiali e altri titoli di credito e oggi anche scritture private autenticate da Notaio contenenti riconoscimento di debito).

I titoli esecutivi sono oggi normalmente costituiti da sentenze dei Tribunali (anche perché assegni e cambiali sono meno utilizzati di quanto avveniva in passato).

Per ottenere una sentenza occorrono, però, mesi o – più spesso – anni.

È bene quindi ricorrere allo strumento del “decreto ingiuntivo”.

GLI ASSEGNI “IN GARANZIA”: UNO STRUMENTO INEFFICACE?

Gli assegni "in garanzia": Uno strumento inefficace?Nella pratica degli affari il ricorso alle cambiali a garanzia dei pagamenti futuri va sempre più diminuendo.
Capita, infatti, spesso che al momento della conclusione di un accordo commerciale che preveda dilazioni di pagamento una parte consegni all’altra uno o più assegni privi della data e del luogo di emissione (o con data posticipata) a garanzia del futuro pagamento.
Questi titoli sono privi degli elementi di cui al n. 5) dell’art. 1 del R.D. n. 1736 del 1933 (legge assegni), in assenza dei quali il titolo non vale come assegno (v. art. 2 legge assegni).
Si tratta di un uso diffuso, specie in contesti nei quali è difficile o troppo costoso il ricorso a forme più evolute di garanzia, come la fideiussione bancaria.
In queste situazioni è bene avere la massima cautela.
Un significativo orientamento giurisprudenziale ritiene, infatti, che l’assegno privo di data sia nullo, potendo valere solo in via eventuale quale promessa di pagamento (Cassazione civile 6 marzo 2006 n. 4804; Cassazione civile 14 novembre 2001 n. 14158; Cassazione civile 30 maggio 1996 n. 5039).

ADOTTARE IL MODELLO 231. UN VANTAGGIO O UN COSTO INUTILE?

Di Roberto Galdino*

La risposta alla domanda che spesso viene posta da chi si trova davanti al dilemma se adottare o meno il Modello 231 risiede nel vantaggio che da una simile scelta può giungere.
Dall’adozione del Modello 231, oltre alla esimente dalle responsabilità amministrative proprie delle persone giuridiche in sede penale ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si possono conseguire ulteriori concreti vantaggi misurabili tanto in termini organizzativi quanto in termini di rientro dell’iniziale investimento sostenuto per adottarlo che di accesso a nuove opportunità di business.

COME PREVENIRE LE ECCEZIONI DEI CLIENTI INSOLVENTI?

Le statistiche internazionali collocano l’Italia ai primi posti nella graduatoria dei Paesi che presentano alti tassi di ritardo nei pagamenti.
Nella programmazione aziendale dell’uso del diritto è opportuno prestare particolare attenzione alla questione delle eccezioni dei debitori.
Nella prassi degli affari, salvi i casi di crisi imprenditoriale conclamata, l’insolvenza è spesso accompagnata da eccezioni riguardanti il rapporto con il creditore: difetti dei prodotti o dei servizi, ritardi di consegna, mancata assistenza post vendita, mancanza di pezzi di ricambio…
Le eccezioni sono talvolta verosimili e talvolta, invece, palesemente incredibili.