DOVE SONO FINITI I TRIBUNALI? APPUNTI DI GEOGRAFIA GIUDIZIARIA.

compass2Nei giorni scorsi ho parlato con un imprenditore dei problemi della Giustizia Civile e delle difficoltà quotidiane sia delle imprese che devono rivolgersi ai Tribunali sia di coloro che di Giustizia si occupano per professione (Avvocati e Giudici).

Parlando il mio interlocutore si è detto sorpreso del fatto che gli Avvocati devono ora spostarsi molto spesso per recarsi in udienza: dopo un po’ mi sono reso conto che la persona con la quale parlavo semplicemente non aveva chiara la geografia della Giustizia italiana ed era convinta che in Italia ci fosse un Tribunale ogni pochi chilometri.

In realtà non è affatto così.

ESISTONO ANCORA I PROCESSI CIVILI DOPO IL DECRETO “FARE”?

Spesso un accordo è più economico e veloce di una causa
Spesso un accordo è più economico e veloce di una causa.

Il decreto “fare” (21 giugno 2013 n. 69, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”) è entrato in vigore il 22 giugno scorso e contiene diverse misure che interessano il mondo dell’impresa.

Poco di nuovo nell’impostazione, per la verità. Si procede con il metodo già ampiamente sperimentato con i vari provvedimenti targati “competitività” “rilancio” o “salvezza”: la modifica di alcune parti di legge e codici preesistenti, con l’introduzione di regole che dovrebbero essere ispirate a criteri di efficienza.

Da qualche anno il legislatore dei periodici provvedimenti “efficientisti” ha preso a intervenire sulla giustizia civile, identificata da molte parti come vera e propria zavorra del sistema economico italiano

Il fatto è che non è possibile adottare rimedi “forti”, come l’investimento di risorse nell’organico della Magistratura e nella digitalizzazione dei processi e, soprattutto, l’introduzione di sistemi di controllo tali da obbligare gli operatori del settore (avvocati e magistrati) a lavorare bene e in fretta.

Dopo anni di grida efficientiste manca un vero sistema di controllo sulla “qualità” del servizio dei Giudici ( rispetto dei termini da parte dei Magistrati, esattezza delle sentenze, rotazione effettiva degli incarichi dei Consulenti Tecnici ….). Manca, allo stesso modo, uno sforzo dell’Avvocatura per rendere trasparente la propria offerta di servizi e per assicurare alla clientela una verifica a priori e a posteriori della qualità del servizio di difesa.

L’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO COME STRUMENTO DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO.

Nella ricerca di strumenti per la prevenzione e la veloce definizione delle liti pare opportuno dedicare una particolare attenzione all’istituto dell’ “accertamento tecnico preventivo”, regolato dagli articoli 696 e 696bis del codice civile.
Si tratta di una procedura molto semplice che consiste in una verifica tecnica dello stato di luoghi, cose o persone ovvero nell’accertamento e nella determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
La verifica è effettuata da un Perito nominato dal Presidente Tribunale, incaricato normalmente anche di tentare la composizione della lite: la relazione del Perito è destinata ad essere allegata al materiale di causa, costituendone di fatto spesso l’elemento principale.

ARBITRO O GIUDICE. CHI PREFERIRE?

Nella pianificazione legale dell’impresa una delle scelte più importanti (forse la Scelta essenziale e primaria) si riferisce all’opzione tra il ricorso alla tutela offerta dall’Autorità Giudiziaria e quella offerta dalla giustizia “privata” amministrata da un Arbitro (o da un Collegio Arbitrale).
Nel sistema giuridico italiano è, infatti, possibile affidare la soluzione delle controversie a un Arbitro, che rende una decisione, definita “lodo”, idonea a risolvere la lite, operando una scelta tendenzialmente definitiva, nel senso che non è possibile alcun ripensamento e, quindi, il ricorso alla Giustizia Ordinaria quando si sia optato per l’arbitrato.
Per effetto della stratificazione storica delle norme e delle prassi si conoscono due tipi di arbitrato.
Il primo è l’arbitrato “rituale”, che si conclude con un lodo di contenuto decisorio suscettibile di essere messo forzatamente in esecuzione, come se fosse una sentenza di Tribunale (e impugnabile in Corte d’Appello come avviene per le sentenze).
Il secondo tipo di arbitrato è, invece, quello “irrituale”, che si risolve in un accordo contrattuale steso dall’arbitro (o dal Collegio Arbitrale) per conto delle parti con intento transattivo (la differenza tra i due arbitrati è nella prassi, peraltro, spesso sfumata, dato che anche l’arbitrato irrituale può risolversi in una vera e propria decisione.

LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE: UN VANTAGGIO O UN COSTO PER L’IMPRESA?

La procedura di conciliazione: Un vantaggio o un costo per l'impresa?La legge impone a chi voglia avviare una causa civile relativa a determinate materie di tentare preventivamente il raggiungimento di un accordo con la controparte con l’assistenza di un Organismo di Mediazione.
La procedura preventiva di conciliazione è attualmente obbligatoria per determinate liti, come quelle relative ai rapporti di locazione al risarcimento danni da responsabilità medica e – soprattutto – ai contratti assicurativi, bancari e finanziari.
È, però, naturalmente possibile un accesso più ampio alla conciliazione.
Un soggetto (o in particolare l’impresa) che voglia iniziare una lite può, infatti, rivolgersi su base volontaria a un organismo per la mediazione delle controversie, sollecitando un tentativo di composizione del conflitto.

L’IMPRESA E LE LITI. ORIENTARSI NELLA COMPLESSITÀ

Negli ultimi decenni la giustizia civile e quella amministrativa hanno visto ampliare in maniera davvero notevole il proprio spazio di intervento.
Posizioni di interesse che fino a qualche decennio fa non erano nemmeno oggetto di attenzione sono oggi al centro di cause ricorrenti.
Questo accade, ad esempio, nei rapporti tra imprese, consumatori e utenti (ove, per esempio, sono emersi con prepotenza il tema della tutela dei soggetti “deboli” e quello della protezione della riservatezza dei dati personali).

COME SCEGLIERE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE?

Uno dei principali problemi per l’uso degli strumenti del diritto è la scelta dell’avvocato che possa assistere l’impresa in giudizio o nelle scelte contrattuali e organizzative.
Parlando con clienti e colleghi, sono giunto alla conclusione che una buona procedura di scelta potrebbe essere articolata nelle seguenti quattro tappe:
1.     Raccolta d’informazioni preventive. Prima di avviare un contatto professionale è bene cercare di informarsi preventivamente con ogni mezzo disponibile (stampa, indicazioni di altri imprenditori, referenze di consulenti dell’impresa, internet) sulle caratteristiche dei legali disponibili in zona, con particolare riferimento a questioni come la sede dello studio, le competenze, la disponibilità di tempo e il trattamento economico della clientela.