ASSEMBLEA DI BILANCIO E DIRITTI DEI SOCI DI MINORANZA.

assemblea

Questo post è dedicato all’approvazione del bilancio nelle società non quotate.

Nella maggior parte delle società ad aprile si svolge (o si dovrebbe svolgere) l’assemblea per l’approvazione del bilancio.

Si tratta di un adempimento spesso trascurato dai soci di minoranza, che nelle piccole società tollerano (anche per anni) lo svolgimento di assemblee solo “sulla carta” e che comunque non intervengono in assemblea o assumono in occasione della riunione un rassegnato atteggiamento passivo, arrivando in alcuni casi ad approvare, per inerzia, il bilancio proposto dagli amministratori.

I soci di minoranza spesso non comprendono l’importanza della riunione di bilancio e trascurano le possibilità di confronto con la maggioranza offerte dall’evento-bilancio.

L’esperienza insegna che la maggioranza e gli amministratori normalmente temono che il bilancio diventi l’occasione di uno scontro con la minoranza.

Di più: spesso la maggioranza e gli amministratori (forse per ignoranza o eccessivo timore) sono addirittura preoccupati del fatto che il verbale di assemblea consultabile dai terzi attraverso il Registro delle Imprese riporti tracce di una presenza “attiva” della minoranza (censure al bilancio, richieste di chiarimenti, ecc.)

La riunione di bilancio deve quindi diventare un’importante occasione per far sentire la voce della minoranza e per ottenere, qualche vantaggio nella continua lotta con il gruppo di maggioranza (se non altro in termini di rispetto per la minoranza e le sue prerogative).

Per programmare un’incisiva iniziativa collegata al bilancio occorre organizzare una strategia che si sviluppa in tre fasi: quella anteriore all’assemblea, quella assembleare e quella posteriore all’assemblea.

In relazione alla prima fase la prima (e ovvia) cosa da fare è procurarsi la bozza di bilancio ben prima dell’assemblea: gli articoli 2429 e 2478bis del codice civile impongono il deposito di tale bozza presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.

È sorprendente considerare quanto spesso i soci di minoranza trascurino quest’adempimento e finiscano per non accorgersi che la bozza di bilancio non è stata neppure depositata nel termine di legge ….

Dopo avere acquisito la bozza occorre esaminarla con attenzione (meglio se con l’aiuto di un professionista contabile) e, se ce n’è motivo e appare opportuno sul piano strategico si potrebbero … aprire le ostilità inondando il Consiglio di Amministrazione di richieste di chiarimenti.

Al momento dell’assemblea (seconda fase dell’iniziativa) i soci di minoranza, forti della conoscenza preventiva del bilancio e delle eventuali informazioni aggiuntive ottenute dagli amministratori possono provocare gli amministratori (e la maggioranza che li sostiene) a un dibattito sull’andamento della società e sulle politiche di bilancio, formulando precise censure su quanto di illegittimo (o anche solo di inopportuno) si ravvisi nel bilancio e nell’attività degli amministratori.

Non va poi dimenticato che per l’articolo 2393 c.c. (per la verità riferito alle sole s.p.a.) la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori (dalla quale può derivare la revoca di costoro) può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. Si tratta di una possibilità da non trascurare, dato che gli amministratori sono tenuti ad astenersi sulla proposta di deliberazione relativa all’azione di responsabilità …

Concluso il dibattito assembleare occorre, ovviamente, non approvare la proposta di deliberazione presentata dagli amministratori (a meno che il bilancio sia stato migliorato nel senso desiderato dalla minoranza) e quindi controllare con attenzione la verbalizzazione, dato che spesso gli amministratori (o i loro consulenti) hanno la tendenza a d “addomesticare” gli interventi critici o comunque scomodi.

Dopo l’assemblea si apre la terza fase della procedura, che è necessaria quando la minoranza non abbia ottenuto nulla (nessuna rettifica al bilancio, nessun aumento del dividendo, nessuna diminuzione del compenso degli amministratori, ecc.

Nella terza fase la minoranza è di fronte a un bilancio, depositato presso il registro delle imprese, che deve essere contestato. Contestato, va detto, nel modo più efficace possibile e in modo da indurre gli amministratori a un vero cambio di rotta.

In qualsiasi sistema giuridico un atto “illegale” espone chi lo abbia compiuto a sanzioni penali ovvero a rimedi di carattere civilistico.

Dopo le recenti riforme la possibilità di reclamare la sanzione penale per i redattori di un bilancio infedele è da tutti trascurata.

Credo invece che i soci di minoranza dovrebbero valutare con particolare attenzione la possibilità di presentare contro gli amministratori denuncia per i delitti di falso di cui agli articoli 2621ss. del codice civile: questi delitti sono puniti solo se la falsità del bilancio supera una certa soglia di rilevanza che non è però talmente alta da impedire, in molti casi, l’avvio dell’azione penale.

Accanto all’azione penale va poi considerata quella civile, consistente nella “Impugnazione” della delibera di approvazione del bilancio avanti il Tribunale.

L’impugnazione può essere proposta nelle srl (e anche nelle spa, trattandosi di nullità della delibera) da parte di ogni socio. Si tratta di una procedura non certo economica e piuttosto complessa, che presenta però il vantaggio di obbligare gli amministratori al confronto sulle politiche di bilancio avanti l’Autorità Giudiziaria.

Questo post è dedicato all’approvazione del bilancio nelle società non quotate.

Nella maggior parte delle società ad aprile si svolge (o si dovrebbe svolgere) l’assemblea per l’approvazione del bilancio.

Si tratta di un adempimento spesso trascurato dai soci di minoranza, che nelle piccole società tollerano (anche per anni) lo svolgimento di assemblee solo “sulla carta” e che comunque non intervengono in assemblea o assumono in occasione della riunione un rassegnato atteggiamento passivo, arrivando in alcuni casi ad approvare, per inerzia, il bilancio proposto dagli amministratori.

I soci di minoranza spesso non comprendono l’importanza della riunione di bilancio e trascurano le possibilità di confronto con la maggioranza offerte dall’evento-bilancio.

L’esperienza insegna che la maggioranza e gli amministratori normalmente temono che il bilancio diventi l’occasione di uno scontro con la minoranza.

Di più: spesso la maggioranza e gli amministratori (forse per ignoranza o eccessivo timore) sono addirittura preoccupati del fatto che il verbale di assemblea consultabile dai terzi attraverso il Registro delle Imprese riporti tracce di una presenza “attiva” della minoranza (censure al bilancio, richieste di chiarimenti, ecc.)

La riunione di bilancio deve quindi diventare un’importante occasione per far sentire la voce della minoranza e per ottenere, qualche vantaggio nella continua lotta con il gruppo di maggioranza (se non altro in termini di rispetto per la minoranza e le sue prerogative).

Per programmare un’incisiva iniziativa collegata al bilancio occorre organizzare una strategia che si sviluppa in tre fasi: quella anteriore all’assemblea, quella assembleare e quella posteriore all’assemblea.

In relazione alla prima fase la prima (e ovvia) cosa da fare è procurarsi la bozza di bilancio ben prima dell’assemblea: gli articoli 2429 e 2478bis del codice civile impongono il deposito di tale bozza presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.

È sorprendente considerare quanto spesso i soci di minoranza trascurino quest’adempimento e finiscano per non accorgersi che la bozza di bilancio non è stata neppure depositata nel termine di legge ….

Dopo avere acquisito la bozza occorre esaminarla con attenzione (meglio se con l’aiuto di un professionista contabile) e, se ce n’è motivo e appare opportuno sul piano strategico. si potrebbero … aprire le ostilità inondando il Consiglio di Amministrazione di richieste di chiarimenti.

Al momento dell’assemblea (seconda fase dell’iniziativa) i soci di minoranza, forti della conoscenza preventiva del bilancio e delle eventuali informazioni aggiuntive ottenute dagli amministratori possono provocare gli amministratori (e la maggioranza che li sostiene) a un dibattito sull’andamento della società e sulle politiche di bilancio, formulando precise censure su quanto di illegittimo (o anche solo di inopportuno) si ravvisi nel bilancio e nell’attività degli amministratori.

Non va poi dimenticato che per l’articolo 2393 c.c. (per la verità riferito alle sole s.p.a.) la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori (dalla quale può derivare la revoca di costoro) può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. Si tratta di una possibilità da non trascurare, dato che gli amministratori sono tenuti ad astenersi sulla proposta di deliberazione relativa all’azione di responsabilità …

Concluso il dibattito assembleare occorre, ovviamente, non approvare la proposta di deliberazione presentata dagli amministratori (a meno che il bilancio sia stato migliorato nel senso desiderato dalla minoranza) e quindi controllare con attenzione la verbalizzazione, dato che spesso gli amministratori (o i loro consulenti) hanno la tendenza a d “addomesticare” gli interventi critici o comunque scomodi.

Dopo l’assemblea si apre la terza fase della procedura, che è necessaria quando la minoranza non abbia ottenuto nulla (nessuna rettifica al bilancio, nessun aumento del dividendo, nessuna diminuzione del compenso degli amministratori, ecc.

Nella terza fase la minoranza è di fronte a un bilancio, depositato presso il registro delle imprese, che deve essere contestato. Contestato, va detto, nel modo più efficace possibile e in modo da indurre gli amministratori a un vero cambio di rotta.

In qualsiasi sistema giuridico un atto “illegale” espone chi lo abbia compiuto a sanzioni penali ovvero a rimedi di carattere civilistico.

Dopo le recenti riforme la possibilità di reclamare la sanzione penale per i redattori di un bilancio infedele è da tutti trascurata.

Credo invece che i soci di minoranza dovrebbero valutare con particolare attenzione la possibilità di presentare contro gli amministratori denuncia per i delitti di falso di cui agli articoli 2621ss. del codice civile: questi delitti sono puniti solo se la falsità del bilancio supera una certa soglia di rilevanza che non è però talmente alta da impedire, in molti casi, l’avvio dell’azione penale.

Accanto all’azione penale va poi considerata quella civile, consistente nella “Impugnazione” della delibera di approvazione del bilancio avanti il Tribunale.

L’impugnazione può essere proposta nelle srl (e anche nelle spa, trattandosi di nullità della delibera) da parte di ogni socio. Si tratta di una procedura non certo economica e piuttosto complessa, che presenta però il vantaggio di obbligare gli amministratori al confronto sulle politiche di bilancio avanti l’Autorità Giudiziaria.

13 commenti su “ASSEMBLEA DI BILANCIO E DIRITTI DEI SOCI DI MINORANZA.”

  1. Che cosa succede quando un socio si rende conto che la bozza di bilancio non è stato depositata presso la societá nei termini di legge?
    Inoltre se un socio di minoranza interroga i sindaci per avere le informazioni (da codice civile) relative a tempi e modi di convocazione dell’assemblea e di deposito della bozza di bilancio si può ritenere essere una pratica corretta che il sindaco informi l’amministratore facendogli leggere il testo della richiesta?

    Rispondi
    • L’incompletezza del procedimento informativo consistente nel mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi costituisce un vizio che rende annullabile la delibera di approvazione del bilancio. Il mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi presso la sede sociale durante i 15 giorni precedenti l’assemblea, ai sensi dell’art. 2491 c.c., priva i singoli soci della possibilità di conoscere preventivamente l’oggetto su cui sono chiamati a deliberare ed impedisce che essi abbiano piena informazione della situazione patrimoniale della società secondo i criteri legali prescritti in materia di bilancio. A tal fine non basta che il socio abbia potuto preventivamente esercitare il diritto di controllo individuale ex art. 2489 c.c., perché l’informazione dovuta non riguarda semplicemente le risultanze contabili e lo stato degli affari sociali, ma ha ad oggetto più specifico la conoscenza della situazione patrimoniale ed economica della società risultante dall’applicazione concorrenziale dei criteri legali e delle valutazioni prudenziali degli amministratori. Le norme in proposito (art. 2491 c.c. e art. 2429 c.c. richiamato per le s.r.l.) prefigurano un procedimento formale non surrogabile mediante trasmissione e depositi di “bozze” di documenti che finirebbero per rendere solo virtuale il procedimento voluto dalla legge.
      Francamente non credo sia corretto del “galateo” che il sindaco mostri all’amministratore direttamente il testo della richiesta.
      Non penso però che ci sia nulla di illecito.

      Rispondi
      • Molto chiaro, la ringrazio.
        Se posso ancora farle una domanda…
        La situazione potrebbe di per sè arrecare danno alla società?
        Queste irregolarità possono essere fatte valere da organismi di controllo anche se i soci non dovessero sollevare al questione perchè alla fin fine non è loro interesse?

        Grazie

        Rispondi
        • In linea teorica il Collegio Sindacale potrebbe richiamare gli amministratori al rispetto delle regole.
          Francamente, però, non vedo un danno per la società….
          DP

          Rispondi
  2. Io avrei una domanda.

    Sono uscito da una societá srl a 2 persone della quale il mio socio era amministratore.

    Ne sono uscito all’inizio del 2015 con gran fatica in quanto, 3 anni prima hanno cominciato ad arrivarmi dai 25.000 ai 30.000 euro di arretrati inps ed irpef mai pagati…con relative sanzioni ed il mio socio che aveva rapporti con il commercialista e’ sceso dalle nuvole…dicendomi che dovevo preoccupari io di pagare ste cifre, ma io mi aspettavo che almeno me lo dicesse, dato che io lavoravo in negozio…e la parte amministrativa la curava lui che a differenza mia aveva studiato economia aziendale.
    Comunque….
    Da quel momento ho lavorato gratis per gli ultimi anni, facendomi aiutare dai miei,finche’ ho deciso di andarmene e di pagare i miei debiti facendo altri lavori, dato che il negozio non mi dava nemmeno un centesimo da anni e mi faceva accumulare solo altre spese.

    C’e’ da dire che il mio ex socio era entrato in societá dopo che io avevo creato il negozio,
    Negli ultimi anni ha evitato di pagare l’iva per pagare i fornitori…aumentando ulteriormente i debiti del negozio.

    Secondo me, a posteriori, ha fatto apposta per riuscire nel suo intento di farmi abbandonare la nave per tenersela tutta per lui.

    Ora, essendo srl, dichiarare fallimento gli creerebbe pochi problemi in quanto (a parer mio) riaprirebbe con uno dei suoi fratelli…continuando ad avere il negozio e potendolo gestire come crede.

    Dopo la mia uscita, ha comunque continuato a mettermi i bastoni tra le ruote….ad esempio…facendo eliminare il mio numero telefonico storico, che avevo da prima del negozio e che avevo inserito nella societá, nonostante gli avessi detto che doveva andare alla vodafone per liberarlo dalla societá in modo che potessi usufruirne ancora a livello personale, ma ha preferito chiedere la cancellazione del numero, creandomi non pochi problemi con account di banche, siti, carte ecc…

    ORA….

    Io sono in inghilterra a ricostruirmi una vita ed il mio ex commercialista salta fuori che devo andare in italia a firmare dei verbali di assemblee che non ho mai firmato, mi chiedevo….

    Cosa devo fare? Posso rifiutarmi di firmare?? Ora che posso, posso restituire i “favori” ricevuti in qualche modo?
    Grazie

    Rispondi
    • Carissimo,
      mi dispiace ovviamente molto di quanto successo. Credo che la Sua storia sia la prova di quello che non funziona nelle società italiane (e soprattutto in quelle di piccole dimensioni). Non esiste un vero sistema di controllo dell’operato degli amministratori e non ci sono sanzioni molto efficaci.
      Fa pensare anche quello che Lei dice sulla “riapertura” in altra forma societaria da parte de Suo socio: il sistema fallimentare non contiene norme che impediscano a chi ha fatto danni di …. farne degli altri.
      Fin qui i temi generali
      Nello specifico ovviamente non credo che Lei sia tenuto a sottoscrivere documenti che riflettono fatti mai avvenuti.
      Pensi piuttosto all’eventualità di chiedere con forza al suo socio il risarcimento del danno: in quanto amministratore risponde del danno derivante dalle sanzioni per le omissioni tributarie e previdenziali.
      Se questa persona avesse un patrimonio “aggredibile” un’azione per la condanna al risarcimento del danno non sarebbe inutile e potrebbe anche servire da deterrente contro disastri futuri.
      Buona permanenza nel Regno Unito!
      Diego

      Rispondi
  3. Buonasera, sono socio di minoranza di una asd arl, una palestra fitness, nell’ambito della quale l’amministratore da anni (2013) omette di convocare ufficialmente l’assemblea dei soci, inoltre deposita regolarmente un falso verbale nel quale si dichiara la mia partecipazione all’assemblea.

    Quali azioni si possono intraprendere nei confronti dell’amministratore?
    Segnalo altresì che l’amministratore è anche socio di maggioranza con il 50% delle quote societarie.

    Rispondi
    • Caro Carlo,
      la prima cosa che devi fare è ovviamente pretendere l’immediata convocazione dell’assemblea di bilancio, esercitando il controllo della contabilità (la società, se capisco, è una s.r.l. e quindi tutti i soci possono controllare la contabilità ai sensi dell’articolo 2476 c.c.) Dopo di che se si riscontrano comportamenti irregolari dell’amministratore puoi chiederne la revoca giudiziale con azione in Tribunale.

      Rispondi
  4. Buongiorno Avvocato, sono socia di minoranza in una srl e devo a breve approvare il bilancio.
    So per certo che sono state fatte delle scritture a bilancio non veritiere, tipo imputare dei ricavi del 2018 nel 2017 e remissioni del debito di fornitori fasulle. Potrei avere delle conseguenze legali se approvassi il bilancio?
    Se invece non l’approvassi è obbligatorio presentare le motivazioni?
    il bilancio comunque verrà approvato dall’amministratore in quanto detiene il 95% e io il 5%.
    Grazie per una Sua pronta risposta.
    Serena

    Rispondi
  5. Buongiorno, in tempo di covid sono saltate le tempistiche classiche e quindi è impossibile sapere quando viene depositato in sede il bilancio se non alla convoca dell’assemblea (8 giorni prima come nel mio caso). Ci sono obblighi di comunicare ai soci l’avvenuto deposito? L’amministratore deve dimostrarlo? Come? A mia specifica domanda l’amministratore ha risposto che era stato depositato da oltre 15 gg, ma senza prove a sostegno dell’affermazione. Grazie.

    Rispondi
    • Non esiste una norma di legge che imponga prova specifica di deposito. E’ comunque buona norma provare di avere provveduto tempestivamente. Tieni però conto che la questione che tu proponi (molto frequente e oggetto di infinite discussioni) è veramente un falso problema.
      Se il socio non è sufficientemente informato sul bilancio deve chiedere un rinvio dell’assemblea e gli amministratori devono, in buona fede, concederlo.

      Rispondi

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