SOCIETÀ DI PERSONE E TUTELA DEL CREDITO.

La questione della difficoltà nell’incasso dei crediti verso debitori riottosi è molto discussa e costituisce, ormai, un luogo comune di qualsiasi discussione sui problemi dell’impresa italiana.

Sono pochi, però, i professionisti e le imprese che nella stesura dei contratti (di vendita, di locazione o di altro tipo) prestano la dovuta attenzione all’inserimento negli accordi di clausole che assicurino un’effettiva tutela del credito.

Le ragioni di quest’atteggiamento sono diverse: è, per esempio diffusa la convinzione che la controparte finirà, prima o poi, per adempiere; molti credono, poi che un bravo professionista o una buona società di recupero crediti possano fare miracoli.

La fiducia nell’adempimento dei debitori è a mio parere un atteggiamento errato e rischioso, soprattutto in un momento economico come quello attuale, nel quale la crisi di liquidità e l’effetto a catena della moltiplicazione dei fallimenti rendono insolventi anche imprese che si era abituati a considerare solide e affidabili.

È quindi bene che oggi sia considerato attentamente ogni possibile strumento per la tutela del credito, in un’ottica di massima cautela.

In questa prospettiva occorre valutare criticamente una questione che normalmente si considera pacifica, ossia quella della responsabilità illimitata dei soci delle società di persone.

Nella concessione di credito a questo tipo di società o nella pianificazione del recupero degli insoluti si ritiene spesso che il patrimonio personale dei soci costituisca una garanzia immediata e facilmente aggredibile.

Occorre, invece, tenere conto del fatto che nella pratica la situazione è molto diversa.

I soci delle s.n.c. possono, infatti, opporre ai creditori della società il “beneficio di escussione”, richiamando l’articolo 2304 del codice civile per il quale «i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale».

Ebbene: l’onere della preventiva escussione del patrimonio sociale è inteso dai Tribunali in senso molto rigoroso: l’aggressione del patrimonio dei soci è quindi di fatto impossibile se non si dà dimostrazione di avere svolto ogni possibile iniziativa per la ricerca e l’aggressione di attività della società.

Questo è tanto vero che una sentenza di merito non molto lontana ha per esempio affermato che «il grado di certezza con cui il creditore deve dimostrare l’incapienza del patrimonio sociale della società debitrice è sensibilmente elevato se si considera che non è sufficiente, ad esempio, dimostrare che la società debitrice è fallita per agire contro i soci illimitatamente responsabili, ma è necessario produrre gli “stati” attivo e passivo della società, risultanti dagli accertamenti del giudice fallimentare, perché il giudice possa verificare se sussistano margini di soddisfazione del credito vantato, prima di agire nei confronti dei soci illimitatamente responsabili» (si tratta di Trib. Milano, 9 aprile 2009, n. 20806).

Chi abbia una minima esperienza dei costi e della complessità delle procedure giudiziarie ed esecutive in Italia comprende bene come quest’orientamento sia destinato a rendere difficilissima l’effettiva aggressione dei soci a responsabilità illimitata (salvo che nel caso – assai improbabile – in cui costoro rimangano totalmente inerti di fronte alle iniziative dei creditori).

Questa è proprio una di quelle situazioni nelle quali è bene prevenire una futura difficoltà con opportuni e chiari accordi nella fase d’instaurazione del rapporto con le controparti contrattuali.

È bene, infatti, pretendere che i soci a responsabilità illimitata rilascino al creditore una personale garanzia dell’adempimento della società ovvero rinuncino al beneficio di escussione.

Un esempio può chiarire meglio la soluzione proposta: nello stipulare un contratto per la locazione di un immobile a una società di persone si deve pretendere che l’accordo venga sottoscritto da tutti i soci a responsabilità illimitata e contenga una clausola con la quale costoro rinuncino al beneficio di escussione (si può, in alternativa, pretendere che l’accordo sia accompagnato da una fideiussione collaterale dei soci, perché, come ben noto, il codice civile stabilisce che il fideiussore non abbia, salvo patto contrario, beneficio di escussione).

Simili soluzioni sono spesso adottate dagli Istituti di Credito all’atto della concessione di credito alle società di persone: è bene che altrettanta prudenza sia adottata anche al di fuori del settore del credito.

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