COME SI APPROVANO LE DECISIONI DEI SOCI NELLE SOCIETÀ DI PERSONE?

La disciplina delle società di persone contiene numerose norme concernenti le decisioni dei soci che non precisano se le decisioni medesime debbano essere assunte all’unanimità ovvero a maggioranza.
Si vedano ad esempio l’articolo 2259 relativo alla revoca dell’amministratore, l’articolo 2256 relativo all’approvazione del bilancio di esercizio ed all’autorizzazione per l’uso dei beni sociali per fini extrasociali, l’articolo 2301 relativo all’esonero dal divieto di concorrenza.
Altre norme, invece, regolano esplicitamente la questione del quorum.
Si tratta dall’articolo 2252, per il quale «il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente»,  dell’articolo 2257, per il quale «la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione» al compimento di atti amministrativi da parte di un socio  proposta dagli altri soci amministratori, e degli articoli 2500 ter, 2502 e 2506 ter, che prevedono l’adozione a maggioranza delle deliberazioni afferenti la trasformazione in società di capitali, la fusione e la scissione.
In tale quadro normativo, ben più complesso di quello semplicisticamente tracciato dalla controparte,  si contrappongono due tesi interpretative, entrambe autorevolmente sostenute.
Secondo una prima tesi nelle fattispecie non esplicitamente regolate dalla legge dovrebbe applicarsi la regola dell’unanimità.
Secondo invece altra tesi la disciplina delle società di persone sarebbe dominata dalla regola maggioritaria, da considerarsi coessenziale strumento organizzativo di qualsiasi formazione sociale.
L’opinione che riscuote peraltro da ultimo sempre maggiori consensi – e che pare condivisibile – è quella intermedia, che ritiene applicabili nelle società di persone due regole distinte a seconda che la decisione riguardi la struttura organizzativa ovvero la gestione della società.
In questa prospettiva (anche a mente dell’articolo 2252) la regola dell’unanimità è applicabile quando si tratti di decisione che tocchi le fondamenta organizzative della società, mentre la diversa regola della maggioranza calcolata per quota di interessi è applicabile (anche a mente dell’articolo 2257) quando si tratta di decisioni che afferiscono alla gestione dell’impresa (nomina e revoca degli amministratori

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