Nelle S.R.L. i soci possono convocare l’assemblea?

In un’epoca in cui si è abituati a contatti veloci e virtuali tramite mail o chat, secondo il codice civile le decisioni dei soci delle s.r.l. devono ancora seguire una procedura formalizzata che pare urtare contro le esigenze di celerità e di efficienza ma che la legge tuttora ritiene fondamentale garanzia di regolarità (in effetti sarebbe molto complesso ricostruire un processo decisionale che sia svolto in modo del tutto informale tramite una chat o strumento simile).

Un recente importante orientamento giurisprudenziale afferma però che nelle s.r.l. i soci possono – a certe condizioni – “autoconvocare” l’assemblea anche se gli amministratori rifiutano di farlo.

Il principio è importante, perché talvolta nelle s.r.l. i soci non riescono a ottenere la convocazione dell’assemblea per l’ostruzionismo degli amministratori.

 

Le decisioni dei soci senza assemblea nelle s.r.l.

 

Per comprendere la questione occorre anzitutto ricordare che nelle s.r.l., a differenza di quanto accade nelle s.p.a., molte decisioni dei soci (ma non tutte) possono essere assunte senza la convocazione di un’assemblea e semplicemente attraverso una consultazione scritta dei soci o attraverso la raccolta del consenso scritto dei soci (a condizione che l’atto costitutivo preveda questi metodi di decisione: si veda l’articolo 2479 del codice civile).

Se, quindi, l’atto costitutivo lo prevede diverse decisioni dei soci (per esempio quella relativa all’approvazione del bilancio) possono essere assunte sulla base di una proposta di decisione circolarizzata tra i soci e da questi accettata (secondo il metodo della “consultazione scritta”) o attraverso la sottoscrizione di dichiarazioni di consenso dei soci (secondo il metodo della “raccolta del consenso”).

In pratica – senza particolari formalità – un socio può comunicare agli altri soci (per esempio a mezzo della posta elettronica o comunque con un sistema che assicuri certezza di trasmissione delle informazioni) una proposta di decisione (approvare il bilancio, rinnovare il consiglio di amministrazione, autorizzare una certa operazione dell’organo amministrativo…) e la proposta si ha per approvata se vi è il consenso della maggioranza dei soci prevista dallo statuto (ordinariamente il 51%) senza necessità della riunione fisica dei soci e nemmeno di un dibattito a mezzo telefonico o a mezzo di videoconferenza.

 

Quando nelle s.r.l. l’assemblea è obbligatoria ?

 

Non tutte le decisioni dei soci nelle s.r.l. possono essere assunte senza la celebrazione di una vera e propria assemblea.

Secondo il codice civile (articolo 2479) le decisioni dei soci devono essere assunte obbligatoriamente con le formalità assembleari (convocazione, riunione, verbalizzazione, ecc.) nei seguenti casi:

–        quando hanno a oggetto le modificazioni dell’atto costitutivo;

–        quando si riferiscono alla decisione di “compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

–        quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale;

–        quando occorra provvedere ai sensi dell’articolo 2482 bis in caso di perdita che abbia ridotto il capitale di oltre un terzo.

Anche nelle s.r.l. vi sono quindi casi in cui l’assemblea deve essere obbligatoriamente convocata e deve obbligatoriamente svolgersi (e sono casi tutt’altro che infrequenti dato che molti atti costituitivi non prevedono la possibilità della decisione con consultazione dei soci o raccolta del loro consenso).

 

Richiesta di convocazione dell’assemblea e inerzia degli amministratori. Nelle s.r.l. manca una norma specifica.

Come si è visto vi sono situazioni nella quali anche nelle s.r.l. deve necessariamente svolgersi un’assemblea.

Può, però, accadere che gli amministratori, in buona o in mala fede, non provvedano a convocarla (per esempio perché non vogliono che si dia corso a una modificazione dell’atto costitutivo.

La parte del codice civile dedicata alle s.r.l. non contiene alcuna regola utile a risolvere la situazione di stallo che in questo modo si viene a creare.

La normativa sulle s.p.a., che è più completa, contiene invece una regola ad hoc, ossia l’articolo 2367 cod. civ., norma per la quale nelle s.p.a. i soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale possono chiedere agli amministratori la convocazione dell’assemblea e in caso di loro inerzia rivolgersi al Presidente del Tribunale perché provveda in sostituzione degli amministratori stessi.

Per le s.r.l., invece, sembra esistere un vuoto normativo

 

La decisione della Cassazione del 25 maggio 2016 n. 10821

 

Sulla questione della convocazione dell’assemblea di s.r.l. su richiesta dei soci è intervenuta la Cassazione con la decisione n. 10821 del 25 maggio 2016.

Secondo questa decisione alle s.r.l. non può considerarsi applicabile, neppure per analogia, la regola dettata in materia di s.p.a. dall’articolo 2367

Per la Cassazione, infatti, nel nostro sistema legale s.r.l. e s.p.a. sono due tipi di società radicalmente diversi e non è quindi possibile “estendere” alle s.r.l. le regole del codice civile in materia di s.p.a.

Ciò detto la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: nelle s.r.l. in caso di inerzia degli amministratori, l’assemblea può essere convocata direttamente da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La decisione precisa che questa soluzione è imposta dal fatto che secondo l’articolo 2479 del codice civile gli amministratori devono convocare l’assemblea quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Se, quindi, in tale situazione gli amministratori devono necessariamente convocare l’assemblea pare giustificato estendere l’applicazione della norma fino ad attribuire a chi rappresenti almeno un terzo del capitale il potere di “autoconvocare” l’assemblea.

La decisione conferma quanto in passato era già stato affermato da decisioni dei Giudici di Merito ed è stata poi ripresa dal Tribunale di Roma con una decisione del 14 febbraio 2017 (disponibile a richiesta).

In quest’ultima decisione si fa riferimento al concetto di “Inderogabilità della legittimazione dei soci in ipotesi di inerzia ostruzionistica dell’amministratore” ma si ammette che l’atto costitutivo possa liberamente determinare l’ammontare della partecipazione necessaria per poter convocare l’assemblea, a condizione che non si arrivi a “eliminare del tutto tale facoltà, provocando … la paralisi della vita societaria”

 

Conclusione

Il principio affermato dalla Cassazione è molto importante, soprattutto perché può a mio parere essere applicato anche al caso in cui lo statuto non ammette forme di decisione dei soci diverse dalla celebrazione di un’assemblea.

In questo caso, quindi, è comunque possibile ai soci procedere direttamente a convocare l’assemblea, salvando la società dalla paralisi.

 

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