L’usura sopravvenuta non esiste (più)

L'usura è dibattuta da secoli. Lo dimostra una incisione di  incisione di Albrecht Dürer
L’usura è dibattuta da secoli. Lo dimostra una incisione di Albrecht Dürer

Una recentissima decisione della Cassazione ha stabilito che nei contratti bancari …  la c.d. “usura sopravvenuta” non esiste, ossia che il sistema legale italiano non conosce questo istituto.
Si tratta della sentenza a Sezioni Unite n. 24675 del 19 ottobre 2017.
Secondo tale decisione il tasso di interesse stabilito nei contratti di mutuo (ma ovviamente anche in ogni altro contratto di finanziamento) rimane valido anche se dopo la firma del contratto tale tasso risulti superiore alla soglia per la quale il tasso dovrebbe considerarsi “usurario”.
Il blog non insegue l’attualità, ma questa sentenza è talmente importante che ho pensato di ricordarla e di pubblicare il link alla stessa.
I Tribunali italiani sono investiti da moltissime cause relative al tema della usura bancaria.
In queste cause coloro che hanno restituito o devono restituire prestiti agiscono per vedere applicata nei confronti delle Banche la disciplina legale in tema di usura, contenuta principalmente:

– nella legge n. 108 del 1996:

– nell’articolo 644 del codice penale;

– nell’articolo 1815 del codice civile.

In base a queste norme:

si considera usurario il tasso di interesse che supera il cosiddetto tasso soglia, ossia il limite oltre il quale gli interessi sono sempre considerati eccessivi;

– il tasso soglia è calcolato periodicamente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale applicando una maggiorazione al tasso effettivo globale medio (“TEGM”) di ogni categoria omogenea di operazioni bancarie come rilevato periodicamente dalla Banca d’Italia;

quando il tasso contrattuale supera il “tasso soglia” il prestito si intende gratuito e non sono dovuti interessi.
Da anni si discute nei Tribunali se la misura del tasso di interesse debba essere considerata facendo riferimento al momento in cui è stipulato il contratto di finanziamento ovvero anche alle fasi successive del contratto.

Vi sono, infatti, casi in cui durante l’esecuzione del contratto il tasso di interesse concordato, che in origine non superava la soglia usuraria, arrivi in seguito a superarla (questo si verifica nelle fasi di diminuzione dei tassi di interesse e nei contratti a tasso fisso).

La discussione è importantissima perché se l’usura è anche quella sopravvenuta i clienti delle Banche possono contestare l’applicazione di interessi perfettamente legittimi al momento della conclusione del contratto e poi divenuti illegittimi.

In molti casi si sono quindi proposte cause sia relative a rapporti ancora in corso (allo scopo di non pagare più gli interessi divenuti usurari) sia relative a rapporti esauriti (per ottenere la restituzione di interessi pagati).

Spesso i Tribunali hanno accolto le domande stabilendo che non fossero da pagare (o fossero da restituire) le frazioni di tasso eccedenti la “soglia” usuraria vigente nel tempo.

Questa soluzione era stata accolta nel 2013 anche dalla Cassazione con la nota sentenza n. 602 dell’11 gennaio di quell’anno.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno posto la parola fine al dibattito, stabilendo che il tasso da valutare è quello concordato nel momento della sottoscrizione del contratto.

Secondo il nuovo orientamento se per fatti successivi il tasso concordato diventa “usurario” la Banca può continuare ugualmente a pretenderne l’applicazione.

Questo il principio di diritto della Corte:

Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

La decisione è importantissima perché in quasi tutte le cause relative agli interessi bancari si discute di “usura sopravvenuta”.

Con il principio affermato dalla Corte un importante filone di cause dovrebbe terminare.

 

Lascia un commento