LITI TRA I SOCI. COSA FARE?

A un certo punto succede …
Dopo anni di lavoro insieme, di progetti e di fatiche condivisi viene un momento in cui l’equilibrio si rompe e inizia una lite fra i soci.
Alcune liti si compongono velocemente, perché prevale in tutti i soci la volontà di conservare l’impresa.
In altri casi nascono conflitti che assomigliano, nei toni e nei modi, alle peggiori saghe coniugali.
L’esperienza insegna che nelle piccole e medie società le liti disturbano – inevitabilmente – la conduzione aziendale e talvolta determinano la crisi dell’impresa.
Le liti sono devastanti perché il diritto non offre alcuno strumento per la rapida composizione dei contrasti tra soci.
Ci sono degli imprenditori, molto accorti (o dei consulenti molto attenti) che programmano la possibilità di un contrasto al momento della stesura dei patti sociali, nei quali inseriscono complesse regole utili a risolvere le liti, come le clausole di esclusione, di recesso, di riscatto o quelle di conciliazione.
Di solito, tuttavia, le liti non sono previste. Questo, ad esempio, perché molte delle piccole società italiane sono fondate all’interno di ristretti gruppi familiari, dominati da un soggetto “forte” sul piano personale o imprenditoriale: il successivo trasferimento ereditario delle partecipazioni aumenta la possibilità delle liti.
Qui di seguito qualche riflessione su cosa pare opportuno fare di fronte ad un conflitto.
Analizzare lo scenario del contrasto
Le controversie societarie possono insorgere in scenari molto diversi e sono influenzate da molti fattori, i più importanti dei quali sono la dimensione della società, il numero di soci e i rapporti di forza tra gli stessi.
In generale (ma vi sono molti casi intermedi) si contrappongono un socio (o un gruppo di soci) in grado di aggregare la maggioranza del capitale a un altro socio (o gruppo di soci) “di minoranza”.
La “minoranza” è normalmente in posizione di debolezza, anche se si possono presentare situazioni differenti, nelle quali i rapporti di forza sono invertiti. Questo accade, ad esempio, quando il soggetto che detiene una parte molto piccola del capitale sociale è il titolare esclusivo del know how sociale o ha concesso alle banche delle garanzie determinanti per la continuazione dell’attività.
Il soggetto coinvolto in un conflitto societario deve quindi analizzarne attentamente lo scenario, per valutare quali siano i rimedi possibili.
Non esistono rimedi giuridici immediati delle liti societarie: quando i soci di una società litigano non esiste un procedimento di risoluzione immediata del conflitto, come ne esistono nel diritto di famiglia (divorzio, decadenza della potestà genitoriale) o in quello della proprietà (divisione, imposizione forzosa di servitù su di un fondo…). …)
Questo vuol dire che il socio interessato a risolvere il conflitto è costretto a dedicare molte energie per indurre gli altri soci ad affrontare la questione a trovare un rimedio soddisfacente.
I rimedi possono essere molti: si va da una riorganizzazione della società tale da distribuire diversamente utili e remunerazioni, all’attribuzione diretta a soci di talune attività fino all’uscita di uno o più soci o – in casi estremi – allo scioglimento della società.
Una volta programmato il rimedio che pare maggiormente desiderabile occorre porlo in essere.
Per arrivare a questo risultato la prima strada è quella della trattativa. Si tratta di indurre gli altri soci ad accettare, senza alcun contenzioso, le riorganizzazioni o i trasferimenti (di partecipazioni, di rami d’azienda o di altro) che possano essere utili per porre fine alla lite.
La seconda strada, purtroppo spesso necessaria, è quella del contenzioso.
Si tratta però, occorre sottolinearlo, di un contenzioso “indiretto”, ossia dell’uso di strumenti processuali che solo indirettamente possono portare alla soluzione della lite.
In altre parole: il socio che intende ottenere la liquidazione della propria partecipazione potrà verificare se vi sono irregolarità da parte degli amministratori “vicini” agli altri soci e quindi svolgere le iniziative conseguenti (dalla mera impugnazione degli atti amministrativi fino all’azione di responsabilità o alla denuncia al Tribunale, se ammessa nel particolare tipo di società).
Allo stesso modo: il socio che intende ottenere una riorganizzazione societaria potrebbe promuovere verifiche della gestione della particolare divisione organizzativa alla quale è interessato. Se il rimedio prescelto è quello del contenzioso, occorre scegliere con particolare attenzione i consulenti e i professionisti ai quali affidarsi. È, in particolare, molto importante, per evitare conflitti di interessi, che si tratti di soggetti diversi da quelli con i quali la società ha ordinariamente rapporti. È, parimenti, importante scegliere dei soggetti effettivamente esperti nella materia, che saranno capaci di scegliere gli strumenti processuali migliori. Il contenzioso non è, lo si è detto, il rimedio delle parti più forti. Occorre poi essere ben consapevoli che si tratta di un percorso molto complesso (e forse costoso), durante il quale la controparte potrà porre in essere molte contromisure pericolose come l’allontanamento dalla società di collaboratori vicini al socio litigioso o l’approvazione di aumenti di capitale finalizzati a “diluire” la partecipazione di questo socio.
Tutto questo mentre il conflitto potrebbe logorare la società e ostacolarne l’ordinaria gestione.
Per questi motivi pare opportuno individuare degli strumenti processuali quanto più rapidi ed efficaci possibile.
Azioni di mero disturbo, come le impugnazioni di bilancio, non si rivelano, all’atto pratico, molto efficaci.
Maggiori prospettive hanno, invece, iniziative più incisive come le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori (che nelle s.r.l. possono essere promosse da qualsiasi socio) o la richiesta di intervento di organismi di controllo.

.

Un commento su “LITI TRA I SOCI. COSA FARE?”

Lascia un commento