LE SENTENZE DI FINE 2014 IMPORTANTI PER LE IMPRESE.

Le sentenze della Cassazione indirizzano l'attività degli operatori economici.
Le sentenze della Cassazione indirizzano l’attività degli operatori economici.

A fine 2014 la Cassazione ha depositato alcune sentenze di grande interesse per le imprese.

Ne propongo qui di seguito una rassegna, con qualche breve commento.
CONTRATTI DI IMPRESA
 Con la sentenza n. 24193 del 13 novembre la Cassazione è intervenuta sul tema delle “clausole vessatorie” nei contratti, ossia le condizioni particolarmente gravose degli accordi predisposti unilateralmente da una parte “forte” (condizioni elencate nell’articolo 1341 del codice civile).
Tale norma, come noto, stabilisce che tali condizioni non sono efficaci se non sono specificamente approvate per iscritto.
Succede spesso che gli estensori dei contratti aggiungano una clausola nella quale si afferma che tutte i singoli patti dell’accordo sono specificamente approvati, ritenendo di avere così assolto all’obbligo di dotare di specifica approvazione le clausole vessatorie.
Questa prassi è stata censurata dalla Cassazione, che ha affermato che la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre, perché solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l’attenzione del contraente debole (il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate).
COMODATO
A fine 2014 la Cassazione è intervenuta due volte sul contratto di comodato (con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire a richiesta la cosa ricevuta)
In entrambi i casi era in discussione il conflitto tra il proprietario, che aspirava alla restituzione del bene, e il comodatario, che pretendeva, invece, di trattenere il bene sul presupposto che lo stesso sarebbe stato concesso in comodato per un uso determinato e pertanto che la concessione avrebbe dovuto terminare solo con la conclusione di tale uso.
La Cassazione ha affermato che nel dubbio, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto ed il disfavore con cui l’ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni.
Sulla base di tale principio Cass. 24838 del 21 novembre ha quindi affermato il diritto del genitore a riprendere la detenzione dell’appartamento dato in comodato al figlio nonostante quest’ultimo vi avesse stabilito la casa coniugale, data la mancanza di un preciso patto volto a correlare l’uso gratuito della casa allo svolgimento della vita coniugale.
Analogamente la sentenza n. 24468 del 18 novembre ha affermato che la circostanza che nell’immobile dato in comodato sia svolta una attività commerciale non basta per ritenere quel comodato soggetto ad un termine implicito, ai sensi dell’art. 1810 c.c., e di conseguenza che il comodante non possa chiedere la restituzione dell’immobile sino a che non cessi l’attività in esso svolta.
Si tratta di decisioni importanti, data l’importanza del contratto di comodato nell’attività d’impresa (si pensi alla prassi di dare in comodato porzioni di magazzini o di spazi espositivi).
LAVORO SUBORDINATO
La sentenza del 6 novembre 2014 n. 23669, ha, per la prima volta, affrontato l’interpretazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla Legge Fornero (L. 92/2012), affermando che la reintegrazione, in caso di licenziamento per motivi disciplinari illegittimo, trova applicazione in caso di insussistenza del fatto materiale posto a base del licenziamento, senza che si debba procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato
Prima della Riforma Fornero in caso di licenziamento illegittimo il lavoratore aveva automaticamente diritto alla  reintegrazione.
Dopo la riforma la tutela contro è diventata in via principale di natura risarcitoria, comportando il diritto del lavoratore al versamento di un importo compreso tra 6 e 12 o tra 12 e 24 mensilità a seconda del motivi di illegittimità; solo nei casi più gravi è ancora applicabile la tutela reintegratoria, che obbliga il datore di lavoro a riattivare il rapporto di lavoro oltre che al risarcimento del danno.
Il “nuovo” articolo 18 stabilisce in particolare che il licenziamento è illegittimo quando risulti l’insussistenza del fatto contestato ovvero che il fatto rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa sulla base dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari”.
Dopo la riforma Fornero si era discusso se per “fatto insussistente” si dovesse intendere solo quello effettivamente non verificatosi ovvero anche quello non giuridicamente tale da giustificare il licenziamento.
La Cassazione ha seguito la prima posizione, affermando che il Giudice può concedere la reintegrazione, solo nel caso in cui il fatto materiale posto a fondamento del licenziamento sia risultato inesistente e non anche quando il fatto, pur esistente, non fosse però idoneo a giustificare il licenziamento.
Si tratta di una decisione importantissima, che certamente potrà orientare la gestione del personale di impresa.
La sezione lavoro della Cassazione è poi tornata, con la sentenza n. 25021 del 25 novembre 2014, sul tema dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, affermando che  il riconoscimento, in favore dei lavoratori dell’azienda ceduta, dell’anzianità maturata presso il cedente non implica che il cessionario debba corrispondere gli scatti in riferimento a tale anzianità, ove presso il datore di lavoro precedente non esistesse il diritto a percepire gli scatti periodici di anzianità, essendo questi dovuti solo a partire dal periodo lavorativo regolato dalla contrattazione applicata presso il cessionario.
La decisione è un’importante interpretazione dell’articolo 2112 del codice civile, per il quale in caso di cessione d’azienda il lavoratore “ceduto” mantiene l’anzianità di servizio.
La decisione numero 24392 della Sezione Lavoro ha poi affrontato il tema dell’affissione del codice disciplinare come presupposto per l’applicazione di sanzioni, affermando che in tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro (il caso si riferiva al licenziamento di un lavoratore che aveva effettuato irregolari cessioni gratuite di prodotti a vantaggio della convivente)
EVASIONE CONTRIBUTIVA E TRIBUTARIA
La sentenza della Cassazione penale n. 51436 ha affrontato il caso di un imprenditore che non aveva versato, entro il termine per la presentazione della dichiarazione modello 770/10, delle ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti di imposta, eccependo una sopravvenuta illiquidità conseguente alla mancata riscossione di crediti vantati dall’indagato verso soggetti terzi)
La difesa dell’imprenditore aveva eccepito la non punibilità della condotta sul presupposto che sarebbe esistita una causa di forza maggiore.
La Cassazione non ha accolto tale difesa affermando che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente non possono essere ricondotte al concetto di forza maggiore, il quale presuppone la sussistenza di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell’agente.
La sentenza è importante, dato che alcune precedenti sentenze dei Tribunali avevano portato gli imprenditori in difficoltà a ritenere che fosse invalsa la tendenza ad “ammorbidire” le sanzioni per l’evasione in caso di crisi aziendale.
SOCIETÀ
La sentenza n. 23651 del 6 novembre è tornata sul tema del divieto di “immistione” dell’accomandante nella società in accomandita semplice, affermando che il socio accomandante, il quale emetta assegni bancari tratti sul conto della società all’ordine di terzi, apponendovi la propria firma sotto il nome della società e per conto della stessa, in difetto della prova della sussistenza di una mera delega di cassa assume solidale ed illimitata responsabilità ai sensi dell’art. 2320 c.c. per tutte le obbligazioni sociali e, in caso di fallimento della società, è assoggettabile al fallimento in proprio.
In Italia ci sono moltissime accomandite a base familiare nelle quali la distinzione di ruolo tra soci accomandanti e accomandatari è quantomeno …. labile.
Credo che questa sentenza debba indurre i soci accomandanti di queste società alla massima prudenza…
VENDITA
La decisione n. 25357 del 28 novembre ha affrontato il caso, frequente, della vendita di un immobile che presenta irregolarità edilizie, affermando che la responsabilità del venditore di un immobile affetto da irregolarità edilizia, ai sensi dell’art. 1489 cod. civ., non può essere invocata dal compratore che fosse edotto della difformità al momento dell’acquisto. È una decisione piuttosto importante (conforme ad analoghi precedenti) che deve indurre a molta cautela chi effettua acquisti immobiliari (per evitare che il venditore tenti, in caso di contestazione, di affermare che l’irregolarità edilizia era nota).

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