L’assegnazione agevolata dei beni ai soci entro il 30 settembre 2016. Una soluzione per i conflitti societari?

Cedere un bene sociale può "definire" la posizione di un socio.
Cedere un bene sociale può “definire” la posizione di un socio.

Entro il prossimo 30 settembre è possibile sfruttare un istituto di agevolazione tributaria molto importante per la riorganizzazione delle società.

Si tratta dell’istituto della “estromissione agevolata” dei beni sociali, previsto dall’articolo 1, commi 115 e seguenti, della legge di stabilità 2016  (l. 208/2015).

L’agevolazione è in scadenza al prossimo 30 settembre ed è utilizzabile da tutti i tipi di società (di persone, anche di fatto e di capitali), ma non dagli Enti non commerciali.

La disposizione consente alle società di “assegnare” o di “cedere” ai soci (entro appunto il 30 settembre 2016) beni mobili registrati o beni immobili usufruendo di un regime fiscale particolarmente favorevole.

Detto regime consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8% o al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta in corso al momento della assegnazione o della cessione dei beni.

I beni per i quali è possibile fare ricorso all’agevolazione sono solo i mobili registrati e gli immobili  diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte della società (non è quindi possibile “assegnare” o “cedere” l’immobile ove hanno sede l’officina o gli uffici direttamente utilizzati: è invece possibile cedere qualsiasi altro edificio di proprietà sociale).

I soci che possono essere beneficiari del trasferimento di beni in regime agevolato possono però essere solo quelli che  fanno parte della società da un certo periodo di tempo, dato che l’articolo 1, comma 115, della citata legge 208 del 2015 dispone che tutti i soci beneficiari devono risultare “iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2015”.

L’assegnazione dei beni ai soci consiste nella distribuzione a costoro di capitale e riserve di capitale ovvero di utili / riserve di utili non in denaro, bensì mediante cessione di un bene attraverso operazioni come la distribuzione di utili, il recesso, la riduzione di capitale o la liquidazione della società.

La cessione dei beni ai soci consiste, invece, nel trasferimento dei beni medesimi a qualsiasi titolo (vendita, permuta, datio in solutum, conferimento in società….)

Sia per l’assegnazione sia per la cessione agevolata la base imponibile dell’imposta è costituita dalla differenza tra il valore normale del bene in commercio e il costo fiscalmente riconosciuto del medesimo.

Nel caso degli immobili il valore normale può essere calcolato applicando alle rendite catastali dei beni i moltiplicatori previsti dalle disposizioni in materia di imposta di registro (potendosi così di fatto considerare un valore inferiore a quello di effettiva cessione del bene).

L’assegnazione dei beni ai soci è ovviamente praticabile solo quando la società disponga di utili o riserve distribuibili ovvero sia in grado di operare una riduzione di capitale.

La cessione dei beni è, invece, sempre possibile ove in concreto il socio cessionario sia in grado di versare il corrispettivo dovuto per il bene uscito dal patrimonio della società, ovvero vanti un diritto di credito nei confronti della società di entità tale da poter estinguere per compensazione il suo debito per il pagamento di tale corrispettivo.

La norma agevolativa sopra brevemente descritta non ha solo importanza sul piano tributario.

La possibilità di estromettere uno o più beni dalla società a condizioni fiscali vantaggiose può, infatti, costituire lo strumento per la soluzione di conflitti tra i soci.

Penso al caso, davvero frequentissimo, del socio di minoranza che non riesca a esercitare alcuna influenza sulla società e nemmeno riesca a ottenere la distribuzione di utili.

La scadenza dell’agevolazione fiscale potrebbe essere l’occasione per contrattare con i soci di maggioranza l’uscita dalla società, con l’assegnazione di un bene (o di diversi beni) sociali.

I soci di maggioranza potrebbero essere stimolati ad accettare questa soluzione sia dal fatto che l’agevolazione si riferisce a beni non direttamente utilizzati per l’esercizio di attività d’impresa sia dall’obiettiva convenienza fiscale dell’operazione rispetto all’ordinario trattamento tributario della cessione o dell’assegnazione di beni.

L’operazione potrebbe in concreto risultare difficile nei casi in cui la società non abbia dal punto di vista contabile la possibilità di ridurre il capitale o di distribuire utili o riserve.

In questo caso l'”uscita” di beni dal patrimonio della società si potrebbe attuare solo mediante il trasferimento al socio dei medesimi a titolo oneroso.

In questo modo, però, il socio di minoranza dovrebbe “pagare” per uscire, ottenendo un risultato contrario all’obiettivo del disinvestimento.

Per questa ipotesi va considerata la possibilità di sostituire al pagamento in denaro la compensazione con crediti del socio verso la società.

Nel caso del socio di minoranza “oppresso”, sistematicamente emarginato dalla vita sociale, non è difficile che in effetti esista per il socio il diritto a essere risarcito dalla società per il pregiudizio nel tempo subito, per esempio per effetto di deliberazioni dell’assemblea lesive della sua posizione o per effetto di veri e propri atti illeciti commessi a suo danno dall’Organo Amministrativo.

Tutte le volte in cui, infatti, l’organo amministrativo pregiudica il socio di minoranza agendo entro i confini delle proprie attribuzioni si può ritenere che la società debba rispondere, in solido con gli amministratori, del danno subito da tale socio.

Credo, peraltro, che proprio le situazioni di forte conflittualità nelle quali sono concrete delle pretese risarcitorie del socio di minoranza possano essere quelle nelle quali è più agevole avviare una trattativa con i soci di maggioranza per ottenere la liquidazione della partecipazione con il trasferimento di un bene sociale.

L’assegnazione dei beni ai soci ha, ovviamente, un riflesso anche sulla posizione fiscale del socio assegnatario.

Il tema è esaminato nel dettaglio nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2016, che esamina sia il caso dell’assegnazione sia quello del trasferimento del bene.

Nella circolare, in particolare, si precisa che nell’ipotesi in cui l’assegnazione del bene al socio avvenga mediante distribuzione di utili il socio è soggetto a tassazione per quanto percepito secondo l’ordinaria aliquota applicabile (5% degli utili percepiti per i soggetti IRES e 49,72% per i soggetti IRPEF).

La circolare precisa poi che in caso di trasferimento di bene al socio questi potrà cedere di nuovo il bene senza generare plusvalenze tassabili solo dopo che sono trascorsi almeno cinque anni dalla cessione (come previsto dalla regola generale contenuta nell’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte Dirette).

La “gestione” complessiva di un’operazione di assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci non è semplice e deve ovviamente tenere conto della situazione complessiva della società e delle implicazioni contabili  del caso.

La scadenza del 30 settembre può, però, costituire lo stimolo per realizzare operazioni di riassetto societario da troppo tempo rimandate.

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