LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE È LEGGE

bilanciaÈ stato finalmente convertito in legge il decreto di riforma della Giustizia Civile n. 132/2014.

Le norme che tra poco saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale contengono molte novità importanti.

Alcune di queste novità avranno grande importanza nell’attività degli operatori economici.

Tra di esse sono particolarmente importanti la regola di improcedibilità delle cause di valore sino a 50.000,00 Euro in assenza di tentativo di “negoziazione assistita e la nuova disciplina in materia di maturazione degli interessi nel corso del giudizio civile e di ricerca dei beni da pignorare.

Qui di seguito una breve panoramica delle novità, con un mio personale commento sul grado di efficacia di ciascuna di esse.

 Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale .

Nelle cause civili pendenti sia in primo grado sia in grado d’appello, le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale trasferendo a un “Giudice Privato” la decisione della lite, in modo tale da abbreviare i tempi di decisione.

Le cause trasferibili ad arbitro non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, salvo che nell’ipotesi in cui l’opzione arbitrale sia prevista dai contratti collettivi.

Trovo la misura scarsamente efficace: la parte che non intende giungere a una decisione in tempi brevi potrà evitare l’arbitrato semplicemente rifiutando di sottoscrivere la richiesta di traslazione della causa in sede arbitrale.

Negoziazione assistita da uno o più Avvocati.

La nuova normativa introduce la possibilità di “saltare” completamente il processo civile attraverso una procedura su base volontaria chiamata “negoziazione assistita” e ispirata alla procédure participative francese: se le parti trovano un’intesa con l’assistenza di uno o più avvocati l’accordo raggiunto ha valore di titolo esecutivo e può dare luogo ad iscrizione ipotecaria.

Va ricordato che da ora in poi non potranno più essere proposte domande giudiziali in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro se preventivamente non è tentata la negoziazione assistita.

La negoziazione assistita è ammessa anche in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è vagliato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In materia di separazione e divorzio vi è poi un’ulteriore semplificazione, veramente rivoluzionaria.

I coniugi potranno comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, anche senza assistenza di difensore. La procedura è molto semplice e prevede solo, per favorire la riflessione, una pausa obbligatoria di trenta giorni tra il primo accesso e la conferma dell’accordo.

Tale procedura è ammessa solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali.

La misura potrebbe essere veramente efficace (anche se non sono previste sanzioni “forti” contro la parte che rifiuti di partecipare a una negoziazione assistita).

Lotta all’abuso del processo.

In Italia molti debitori coltivano processi civili solo allo scopo di dilatare quanto più possibile i tempi di pagamento.

Per combattere questo fenomeno la riforma prevede che se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La misura appare veramente efficace.

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Per facilitare l’esecuzione forzata è stato attribuito all’Ufficiale Giudiziario il potere di accedere direttamente alle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione (in primo luogo l’anagrafe tributaria, ivi compreso il c.d. archivio dei rapporti finanziari). L’accesso dell’ufficiale giudiziario alle banche dati avrà luogo esclusivamente su autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato.

La misura è lodevole: meglio sarebbe stato evitare il complicato filtro dell’autorizzazione alla ricerca telematica (che finirà con l’intasare di richieste l’Ufficio preposto).

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