La penale nei contratti. Come difendersi?

Se l’inquilino non restituisce l’immobile entro il mese stabilito dovrà pagare 10.000 euro di penale …. L’impresa è tenuta a versare la somma di 100.000,00= euro se non completa il cantiere entro la fine dell’anno ...”.
Nei contratti sono molto frequenti le clausole penali, ossia i patti con i quali si prevede che la parte inadempiente è tenuta a versare all’altra parte una determinata somma di denaro (o comunque a eseguire una prestazione) a titolo di risarcimento del danno e di “punizione” privata.
Quando si firma un contratto spesso non si fa caso alla clausola relativa alla penale: alla prova dei fatti, però, la penale può rivelarsi veramente molto onerosa.
In questo post vediamo come difendersi dalla pretesa del creditore di vedere adempiuto questo tipo di clausola.

La clausola penale e la legge

Nel sistema italiano non esiste piena libertà di fissare clausole penali nei contratti. Esistono, infatti, regole tali per cui è possibile contestare la penale contrattuale per arrivare al risultato pratico di non versarla o di versarla solo in parte
Le regole sono diverse a seconda che la parte interessata sia un consumatore o un soggetto che ha concluso il contratto per motivi professionali: ai consumatori, infatti, è riconosciuta anche in questo caso una protezione maggiore.

La clausola penale nei contratti dei consumatori

Il consumatore che si trovi nella condizione di non poter adempiere un contratto contenente clausola penale può invocare l’articolo 33 del codice del consumo.
Per questa norma si presume nulla fino a prova contraria in quanto “vessatoria” la clausola contrattuale tale da “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo”
Sul concetto di penale “manifestamente eccessiva” si possono richiamare diversi precedenti della giurisprudenza
Si ritiene per esempio “manifestamente eccessiva” la penale prevista in favore del mediatore immobiliare in caso di recesso dal contratto di mediazione quando sia sostanzialmente pari all’ammontare della provvigione e il mediatore non abbia effettivamente svolto un’attività.
Nel caso dell’iscrizione a scuola privata, invece, si è ritenuto che “non può considerarsi vessatoria, non essendo “manifestamente eccessiva” ex art. 33 comma 2 lett. f)d.lg. n. 206/2005, cd. codice al Consumo, la clausola penale che, in caso d’immotivato recesso dell’alunno durante l’anno scolastico, preveda la corresponsione a favore della scuola privata dell’intero prezzo pattuito per la frequenza annuale” (Trib. Reggio Emilia 19 dicembre 2013).

La clausola penale nei contratti delle imprese

Quando la parte “colpita” dall’applicazione di una clausola penale è un’impresa è possibile invocare l’applicazione dell’articolo 1384 del codice civile.
Per questa norma:

La penale può  essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale e’ stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale e’ manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.

Secondo gli orientamenti della giurisprudenza l’articolo 1384 un potere di riequlibrare le condizioni del contratto che può essere esercitato anche d’ufficio ossia senza richiesta di parte. (Cass. 18128/05).
Tale potere è diretto a riportare le condizioni dell contratto a limiti entro i quali esse sono meritevoli di tutela legale “nell’ottica di un congruo bilanciamento delle prestazioni contrapposte e della situazione contrattuale” (Cass. 23750/2018).
In base all’articolo 1384 cod. civ., quindi, il giudice deve tenere conto del concreto interesse all’adempimento della parte che ha diritto alla penale, dell’equilibrio delle prestazioni, dell’incidenza dell’inadempimento sulla concreta situazione contrattuale.
In questa valutazione deve essere preso in esame, per un verso, l’entità dell’inadempimento (anche in relazione allo specifico interesse del creditore) e, per altro verso, il vantaggio lucrato attraverso la penale al fine di verificare se il secondo sia proporzionato al primo, oppure se determini un’utilità significativamente maggiore di quella che avrebbe ottenuto in caso di regolare adempimento del contratto.

Seguendo questo ordine d’idee sono per esempio sovente considerate eccessive e meritevoli di riduzione da parte del Giudice le penali pattuite per meri ritardi di adempimento o non rilevanti difformità nella consegna di cose promesse in vendita.

 

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