LA MANUTENZIONE DEL CONTRATTO: UNA STRADA OBBLIGATA

manutenzioneChi ha una minima conoscenza dei normali meccanismi di organizzazione dell’impresa sa che di solito i contratti, una volta stipulati, giacciono dimenticati in uno schedario dal quale saranno riesumati solo in occasione di un contenzioso (magari dopo un’affannosa ricerca della “versione finale” dell’accordo).

Questo succede per tutti i contratti: con i fornitori, i clienti, i soci di iniziative comuni, il proprietario dell’immobile aziendale, ecc.

Il disinteresse del contratto deriva dal comune modo di pensare, che  rifiuta categoricamente “in tempo di pace” qualsiasi riflessione sugli aspetti legali dell’attività di impresa.

Ai codici e alle leggi ci si pensa solo “in tempo di guerra”, in occasione di contenziosi e contestazioni dei clienti.

Si tratta di un’impostazione sbagliata, fonte di gravi problemi e – a volte – di autentici disastri.

Il contratto perfetto non esiste, soprattutto perché normalmente l’impresa è costretta ad accettare le condizioni contrattuali imposte dal mercato o dalle contingenze concrete: se si deve prendere in locazione l’unico immobile disponibile in una certa area è improbabile che si riesca a strappare un buon canone, se si deve concorrere a una gara di appalto al massimo ribasso si dovrà accettare un margine ridottissimo…

Il contratto nasce, quindi imperfetto.

Nella fase di esecuzione è, però, possibile migliorare gli accordi presi.

Per fare questo occorre programmare la costante “manutenzione” del contratto (o forse, più propriamente, la sua costante “ristrutturazione”).

È necessario avere ben chiari i contenuti e i difetti originari del contratto e poi cercare di sfruttare ogni occasione di confronto con la controparte per ottenere il miglioramento degli accordi.

In altre parole: ogni volta che la controparte chiede qualcosa ovvero in occasione di ogni tappa di adempimento dell’accordo occorre negoziare la modifica delle intese.

La “manutenzione” del contratto è particolarmente importante (e concretamente realizzabile) nei contratti di appalto, accordi dall’esecuzione particolarmente complessa.

Questi contratti contengono spesso clausole sfavorevoli all’impresa appaltatrice in relazione alla verifica e al collaudo dei lavori, perché le stazioni appaltanti sono sempre … restie a impegnarsi a pagare.

Ebbene: quando all’impresa appaltatrice è richiesta una qualsiasi modificazione delle modalità di esecuzione dell’opera appaltata è possibile (e doveroso) negoziare la modifica delle regole sulla verifica dei lavori, per esempio concordando che le opere sino a quel momento eseguite s’intendono accettate e devono essere pagate (pare quasi inutile rilevare che quando sono richieste delle varianti sarebbe opportuno cercare anche di rinegoziare il prezzo iniziale…).

La manutenzione del contratto è opportuna e fattibile anche nei contratti di fornitura di macchinari e software “su misura”, la cui esecuzione è spesso funestata da contenziosi originati dalle diverse attese e opinioni delle parti in ordine alle caratteristiche e alle performance di quanto fornito: nella fase di esecuzione di questi contratti è opportuno negoziare con energia e perseveranza la definizione di standard qualitativi concordati.

Gli esempi potrebbero essere molti: nel rapporto con il personale direttivo è opportuno negoziare via via la forfetizzazione del lavoro straordinario, dopo avere instaurato un rapporto continuativo con un professionista è opportuno negoziare la prestazione di taluni servizi a prezzo predeterminato e indipendente dalla durata della prestazione…

La cosa importante è che si abbia la consapevolezza che il contratto è solo un punto di partenza dal quale allontanarsi per arrivare al miglior assetto di interessi possibile.

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