LA FIDEIUSSIONE DEL NULLATENTE: PER TUTTA LA VITA SULLA TORRE DEI DEBITI?

Non è infrequente che gli Istituti di Credito chiedano e ottengano – negoziando la concessione di crediti – garanzie fideiussorie di soggetti che sono e con ogni probabilità saranno nullatenenti o comunque privi di rilevante patrimonio.
Queste persone assumono un’obbligazione, che non saranno mai in grado di soddisfare perché assolutamente sproporzionata alle loro condizioni patrimoniali: in questo modo è condizionata l’intera esistenza del garante, costretto – secondo un’espressione corrente in Germania – a una vita «sulla torre dei debiti».
Nella giurisprudenza della vicina Germania (di cultura e tradizione giuridica assimilabile alla nostra) siffatta prassi è oggetto di valutazioni negative.
A volte si è riscontrata una violazione del § 138 BGB (codice civile tedesco) in base al quale è nullo il negozio contrario al buon costume. Altre volte la valutazione negativa è stata fondata sull’applicazione del § 310 BGB che sancisce la nullità di alienazioni (o di costituzione di usufrutto) aventi a oggetto beni futuri e che garantirebbe il «diritto inalienabile alla speranza e al perseguimento della felicità».
Altre volte in Germania la domanda dell’istituto di credito garantito è stata respinta in applicazione del principio di auto responsabilità per violazione degli obblighi di informazione e di avviso incombenti sulla banca creditrice.
La soluzione dei Giudici Tedeschi è stata autorevolmente avallata dalla Corte Costituzionale di quel Paese con la notissima sentenza 19 ottobre 1993 (in Foro It., 1995, IV, c. 88 ss.).
Non so se in Italia siano ancora maturi i tempi per una simile evoluzione.
Credo, però, che la comunità degli operatori del diritto e dell’economia debba seriamente riflettere sulla possibilità di un cambiamento culturale.
Qualche spunto per dichiarare la nullità (e/o pronunciare l’annullamento) della fideiussione del nullatenente si può trovare.
Ne indico qualcuno:
– si tratta di un impegno giuridico fin dall’inizio irrealizzabile e privo di qualsiasi serietà;
– si tratta di una situazione nella quale la posizione delle parti è talmente sperequata che si può davvero dubitare dell’esistenza di una causa giuridica della fideiussione;
– non è meritevole di tutela il comportamento di un operatore economico qualificato (la Banca) che accetta (e magari qualche volta impone) un obbligo del tutto spropositato da parte di un soggetto ai margini del sistema economico;
– un elementare principio di buona fede impone di tutelare la posizione dell’altro contraente, informandolo dell’inutilità o del pregiudizio degli impegni che intende assumere.

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