LA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLE SOCIETA’ DI PERSONE.

Nelle società di persone il trasferimento della posizione di socio a qualsiasi titolo implica una modificazione del contratto sociale da approvare all’unanimità, laddove nelle società di capitali vige il principio della trasferibilità della partecipazione sociale, trasferibilità agevolata dalla tecnica del titolo di credito nelle società per azioni.

Si tratta, però, di regole dispositivi e modificabili nella formazione del contratto di società.

Secondo il concreto modello di società che si prefiguri nella trattativa per la formazione del contratto sociale, si potrà preferire strutture societarie orientate nel senso della chiusura e dell’immutabilità tendenziale delle persone dei soci, o verso strutture più aperte che favoriscono, promuovono il disinvestimento delle partecipazioni dei soci, consentendone in misura maggiore o minore la circolazione.
Si presenta quindi un ampio raggio di scelte, che va dalla previsione della totale libertà nel trasferimento delle partecipazioni, alla previsione di clausole limitative del trasferimento medesimo come quella di “gradimento” o quella di “prelazione”, fino ad arrivare alla previsione del divieto di trasferimento delle partecipazioni.
Tale divieto è ammesso senza limiti nelle società di persone, mentre nelle società di capitali incontra limitazioni.
Nelle s.p.a. il divieto non può eccedere i cinque anni.
Nelle s.r.l. è invece ammessa l’intrasferibilità assoluta della partecipazione senza limitazioni di tempo dall’articolo 2469: in caso di clausola d’intrasferibilità è comunque previsto il diritto di recesso per i soci previsto dallo statuto, che non può essere maggiore di due anni (nelle società per azioni non è invece previsto il diritto di recesso in caso di clausola d’intrasferibilità.)
Si distinguono la clausola di prelazione «propria» o «a parità di condizioni», in forza della quale i soci beneficiari del diritto di prelazione non possono contestare la congruità del prezzo offerto dal terzo e la clausola di prelazione «impropria», che attribuisce ai soci beneficiari del diritto di prelazione la possibilità di contestare il prezzo offerto dal terzo, offrendo il pagamento di un diverso prezzo, determinato secondo criteri fissati dallo statuto, in altre parole stimato con un procedimento di arbitraggio.
Altra diffusa clausola limitativa della circolazione delle azioni è la clausola di «gradimento», in forza della quale la possibilità di trasferire le azioni medesime è condizionata all’espressione di una positiva valutazione sulla persona dell’aspirante acquirente da parte dei soci ovvero di organi sociali.
Esistono due tipi di clausola di gradimento.
La prima categoria è quella delle clausole che prevedono condizioni e limiti per l’espressione del gradimento (riferiti ad esempio alla qualifica professionale o alla condizione anagrafica dell’aspirante acquirente).
La seconda categoria è invece quella delle clausole che condizionano la possibilità di trasferimento unicamente all’insindacabile valutazione positiva di un soggetto (per esempio un organo della società) previsto dallo statuto.
Il c.c. non prevede alcuna limitazione all’inserimento nello statuto di clausole di gradimento appartenenti alla prima categoria.
Gli articoli 2355-bis (per le s.p.a.) e 2469 (per le s.r.l.) contengono invece una disposizione limitativa della possibilità di inserire nello statuto clausole appartenenti alla seconda categoria.
Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, l’obbligo di acquistare le azioni per il cui trasferimento sia stato rifiutato il gradimento ovvero il diritto di recesso dell’aspirante alienante (nelle s.r.l. solo il recesso).
Analoga disciplina è applicabile a tutte le clausole che sottopongano a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e il medesimo sia stato in concreto concesso.

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