Il prezzo dell’appalto.

Il prezzo è un elemento fondamentale dell’appalto.

Questo post è dedicato al tema del prezzo dell’appalto e propone un commento alle principali clausole in materia di prezzo (prezzo a misura, a forfait, a cost plus, ecc.) e alle principali problematiche relative.

Il tema è importante data l’attuale complessità del mercato delle costruzioni e delle opere civili in generale, caratterizzato da importanti evoluzioni tecnologiche e dall’emergere di problematiche come l’attenzione all’ambiente, il contenimento dei tempi di realizzazione, il rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nelle opere appaltate, ecc.

A dimostrazione dell’importanza della questione del prezzo va ricordato che sulla stessa vi sono moltissime liti, che, a volte, durano anni e che potrebbero essere evitate se i contratti di appalto fossero bene impostati.

L’appalto senza prezzo.

La prima questione da considerare è che nel nostro sistema l‘appalto è l’unico contratto per il quale può non essere stabilito un prezzo senza che l’accordo sia nullo (in generale, invece, un contratto si considera nullo se non è stabilito con precisione delle parti un elemento essenziale come il prezzo).

Per l’articolo 1657 del codice civile, infatti se le parti non hanno determinato, la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa deve essere calcolata con riferimento alle tariffe esistenti e agli usi e, in mancanza di tariffe e usi applicabili, è determinata dal Giudice.

Se, quindi, il contratto non prevede il prezzo la parte interessata a determinarlo può richiamare le tariffe (come i c.d. “Prezziari” delle Camere di commercio o le tariffe di genio civile), gli usi locali se esistono, oppure chiedere che sia il Tribunale a stabilire il corrispettivo (ovviamente promuovendo una apposita causa, che richiede qualche anno per la sua conclusione).

Questa regola si applica non solo quando il prezzo non è stato determinato per niente ma anche quando il contratto è impreciso o lacunoso e quindi non consente di determinare in modo sicuro il prezzo.

La regola in questione, ovviamente, non esonera l’appaltatore dal dare la prova di avere effettivamente svolto le opere delle quali chiede il pagamento.

Sul punto è chiarissima una recente sentenza della Cassazione Civile (Sez. II, 03/10/2016,  n. 19727):

Il potere, conferito al giudice dall’art. 1657 c.c., di determinare il prezzo dell’appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura né stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall’appaltatore. Pertanto, allorquando il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull’attore l’onere di fornire la prova dell’entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, né, d’altra parte, offrire all’attore l’occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda.

L’appalto a misura.

L’appalto senza prezzo è, ovviamente, poco frequente.

Un sistema di determinazione del prezzo molto utilizzato è quello “a misura” (o a “prezzi unitari” o “unit price contract“).

Con questo sistema il prezzo non è stabilito in una somma fissa complessiva, ma è calcolato definendo  i prezzi delle singole lavorazioni e le relative unità di misura e poi moltiplicando tali prezzi per il numero di unità di misura effettivamente realizzato dall’appaltatore.

Un esempio tipico di clausola “a misura” è il seguente:

La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali di cui al capitolato allegato.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non

rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta.

Se si sceglie il prezzo “a misura” il contratto è in tanto  più preciso in quanto siano state divise e identificate con precisione le diverse categorie di opere: le opere murarie di fondazione, per esempio, presentano caratteristiche e costi molti diversi dalle analoghe opere per i tamponamenti interni.

L’appalto a corpo o a forfait.

Nell’appalto a corpo (o a forfait o lump sum contract) il corrispettivo dell’appaltatore è fissato  preventivamente in una misura globale e invariabile.

Si tratta del tipo di appalto in cui è maggiore il rischio per l’appaltatore, esposto alle conseguenze di eventuali errori di valutazione.

Proprio per tale ragione molti ritengono che perché la clausola di pagamento “a corpo” sia funzionale e e applicabile è necessario che il progetto presenti tutte le caratteristiche dell’immediata realizzabilità, e dunque che sia corredato anche dal computo metrico (consistente nell’indicazione dei lavori e delle misure e quantità di materiali e opere per ciascuna categoria necessarie per realizzare il progetto) o comunque da documento analogo. In mancanza di tali caratteristiche la clausola “a corpo” potrebbe considerarsi nulla e si dovrebbe tornare ai criteri di determinazione del prezzo indicati dall’articolo 1657 del codice civile.

Un esempio di clausola di pagamento “a corpo” è il seguente:

Il corrispettivo dovuto alla società  — per i lavori è determinato in complessivi Euro   (  ),  somma da intendersi compenso per l’esecuzione “a corpo” del complesso dei lavori, indipendentemente dalla misura dei medesimi, accollandosi l’Appaltatrice la relativa alea contrattuale, di qualsiasi forma di revisione del prezzo o d’indicizzazione. L’appaltatrice dichiara di avere preso conoscenza di tutte le circostanze, oneri ed adempimenti connessi ai lavori , nessuno escluso ed eccettuato, e di giudicare remunerativo il corrispettivo di cui sopra sulla base dei documenti progettuali e del computo metrico allegati.

L’appalto a cost plus.

Il calcolo del corrispettivo secondo il metodo del cost plus è impiegato nei casi in cui è difficile prevedere in via anticipata il prezzo, per esempio perché la lavorazioni sono molto complesse o si riferiscono a settori industriali e produttivi nuovi sui quali non esiste sufficiente esperienza.

In queste ipotesi all’appaltatore è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti con l’aggiunta di una somma di denaro (fissa o in percentuale sui costi) a titolo di utile.

Questo sistema di remunerazione è ovviamente rischioso per il committente, a meno che non sia in grado di controllare in maniera attenta i costi attraverso il direttore dei lavori.

Sul metodo del cost plus mi permetto di richiamare un’interessante Tesi di Laurea.

Altre forme di appalto. I costi per la sicurezza.

Vi sono ovviamente altri modi di determinare il prezzo dell’appalto.

Spesso, per esempio, sono combinate la formula dell’appalto a misura con quella dell’appalto a corpo.

Questo accade per esempio quando le parti concordano che il prezzo sia determinato a misura ma che in ogni caso il  costo finale dell’opera non possa essere superiore a una certa cifra (il c..d. “cap” ).

Altre volte si prevede che l’appaltatore sia remunerato con la permuta di parte dell’opera realizzata o si rapporta il prezzo a elementi diversi dalla mera quantificazione delle opere (per esempio al tempo di realizzazione o alla particolare qualità della costruzione).

In conclusione è importante sottolineare che non esiste “una” soluzione migliore al problema del prezzo dell’appalto applicabile a tutti i contratti, ma che ogni singolo contratto ha specifiche esigenze e impone attenta valutazione della scelta in tema di remunerazione dell’appaltatore.

Va anche ricordato che nell’indicare la remunerazione dell’appaltatore non deve essere omessa la precisazione dei costi delle misure di sicurezza dell’appaltatore, a pena di nullità del contratto.

L’articolo 26 del T.U. Sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008) stabilisce, infatti, che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile  i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.

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