IL FONDO PATRIMONIALE. COS’È? A COSA SERVE? QUANTO È SICURO?

lucchettoHo paura che la casa dove vivo con la mia famiglia sia pignorata dalla Banca alla quale ho prestato fideiussione. Mi conviene inserirla in un fondo patrimoniale ?

Sono un professionista e temo che la mia Assicurazione trovi un pretesto per non risarcire un cliente che ho danneggiato. Mi conviene prevenire rischi inserendo i miei risparmi e gli immobili di famiglia in un fondo patrimoniale?

Come si fa a costituire un fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale è una protezione sicura?

Quelle riportate sopra sono domande che gli avvocati e in generale i consulenti si sentono porre spesso negli ultimi tempi.

Complice la crisi il problema della responsabilità per debiti si fa sempre più sentire e l’idea di costituire un fondo patrimoniale viene a molti.

Il fondo patrimoniale, regolato dagli articoli 167ss. del codice civile  può essere costituito solo da persone unite in matrimonio (non, quindi, in presenza di una coppia di fatto), destinando determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia.

L’amministrazione del fondo spetta a entrambi i coniugi e il fondo e i suoi frutti non possono essere aggrediti per il pagamento di debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Per essere efficace e opponibile ai creditori il fondo deve essere costituito con atto trascritto nei Registri Immobiliari e annotato in calce all’atto di matrimonio.

Fino a qui tutto bene: la costituzione di un fondo patrimoniale può sembrare veramente un buona idea.

Non bisogna, però, dimenticare che nel nostro sistema legale gli atti con i quali si sottraggono dei beni alla garanzia dei creditori possono essere resi inefficaci dai creditori stessi entro cinque anni dal loro compimento con un’azione detta “revocatoria” (articolo 2901 cod. civ.).

Va anche ricordato che un creditore particolare, il Fisco, cerca costantemente di superare lo schermo dei fondi patrimoniali promuovendo azioni revocatorie o cercando di sostenere che i debiti dell’imprenditore individuale sono comunque destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.

Queste iniziative del Fisco qualche volta hanno successo.

Di recente una Commissione Tributaria ha stabilito che è inefficace e non opponibile all’Erario la costituzione di un fondo patrimoniale in tempi “sospetti” e successivi all’insorgere del debito fiscale già noto alle parti, dal momento che il fondo è soggetto a revocatoria ed, affinché possa spiegare efficacia ed essere opponibile, deve essere costituito con un ampio margine logico di anticipo al sorgere del debito erariale.

Altra Commissione Tributaria, per ora isolata, ha affermato  che qualsiasi attività con finalità lucrative, professionale od imprenditoriale deve considerarsi, comunque, tesa al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Oltre al Fisco altri creditori (in particolare gli Istituti di Credito) sono particolarmente aggressivi nel tentare di superare l’ostacolo costituito dalla costituzione di beni in fondo patrimoniale.

E’ quindi bene considerare che troppo spesso questi fondi sono costituiti quando ormai è troppo tardi, dato che i debiti sono già presenti e l’aggressione dei creditori è vicina.

La protezione del patrimonio deve essere il risultato di un progetto pensato in anticipo rispetto al momento del pericolo e coltivato nel tempo con cura.

Un fondo patrimoniale costituito troppo tardi rischia di non offrire alcuna protezione di fronte alle iniziative di creditori decisi a far valere le proprie ragioni anche a costo di investire risorse in cause contro il debitore.

5 commenti su “IL FONDO PATRIMONIALE. COS’È? A COSA SERVE? QUANTO È SICURO?”

  1. Non sono sposato ne devo farlo, ma vorrei sapere se attraverso la costituzione di un fondo patrimonilale posso comunque tutelare i miei beni e quelli dei miei cari (a garanzia come garanti) nei confronti di possibili azioni dei creditori.

    Grazie

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    • Il fondo patrimoniale nel sistema italiano è istituto riservato solo alle persone coniugate.
      Esistono peraltro altri strumenti di protezione del patrimonio, come il trust (del quale vanno attentamente valutati i costi) o la trascrizione su beni immobili di un vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter c.c. per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.
      Tale vincolo, in particolare, fa sì che i beni conferiti e i loro frutti possano essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possano costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.
      Spero di esserLe stato utile.
      DP

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    • Il fondo patrimoniale nel sistema italiano è istituto riservato solo alle persone coniugate.
      Esistono peraltro altri strumenti di protezione del patrimonio, come il trust (del quale vanno attentamente valutati i costi) o la trascrizione su beni immobili di un vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter c.c. per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.
      Tale vincolo, in particolare, fa sì che i beni conferiti e i loro frutti possano essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possano costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.
      Spero di esserLe stato utile.
      DP

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