Rinunce e transazione nel rapporto di lavoro

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Il lavoratore subordinato o il soggetto a lui assimilato dalla legge può rinunciare ai diritti a lui riconosciuti dalla legge o dal contratto collettivo o dal contratto individuale di lavoro.

Se si tratta di diritti “inderogabili” la rinuncia non è però “libera” ma deve essere accompagnata da una procedura di tutela dell’avente diritto.

L’art. 2113 del codice civile, infatti, prevede una disciplina speciale per rinunce e transazioni del lavoratore aventi ad oggetto diritti previsti da norme inderogabili di legge o di contratti collettivi.
In particolare l’impugnazione di tali atti deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto se la sottoscrizione è avvenuta in costanza di rapporto, o entro sei mesi dalla sottoscrizione, se successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Le rinunce e le transazioni sono invece perfettamente valide (e non più impugnabili) se sottoscritte in talune “sedi protette” (ossia avanti il Giudice del Lavoro, un’organizzazione sindacale o l’apposita commissione istituita presso le Direzioni territoriali del lavoro)

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