Gli eredi ereditano i debiti?

Opera di Franz Schams

Negli ultimi mesi ho ricevuto almeno dieci mail con la seguente domanda: è purtroppo mancato un mio genitore che era imprenditore e aveva diversi debiti. Vorrei accettare l’eredità, ma ho paura di … ereditare dei debiti.

Le richieste sono state talmente tante che mi sono deciso a scrivere un post sull’argomento. Preciso subito che sì, chi eredita succede nell’intera posizione patrimoniale del defunto e quindi fa propri anche i suoi debiti.

E’ possibile , però, adottare alcune cautele per evitare di correre troppi rischi. Qui di seguito ne parlo.

In base agli articoli 752 e 754 del codice civile gli eredi rispondono dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione di quanto hanno ricevuto dall’eredità: la responsabilità è riferita all’intero patrimonio dell’erede e quindi non solo al valore di quanto ricevuto.
In altre parole: ogni coerede risponde di una quota ideale del debito ereditario pari alla quota ideale dell’eredità ricevuta, anche se tale quota ha valore inferiore all’ammontare proporzionale dei debiti.
L’articolo 754 precisa – però – che il coerede che abbia ricevuto un bene ipotecato risponde per l’intero del debito garantito da ipoteca, stante il principio generale della indivisibilità della ipoteca (salva rivalsa sugli altri coeredi).
In materia tributaria la responsabilità è più severa, dato che l’articolo 65 del D.P.R. 600 del 1973 stabilisce che gli eredi rispondono i solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte“: ciascun erede risponde pertanto per l’intero, indipendentemente dal valore della quota ereditaria ricevuta
L’accettazione dell’eredità
Il momento a partire dal quale gli eredi rispondono del pagamento dei debiti ereditari e quello della accettazione dell’eredità.
Va però considerato che vi sono dei casi in cui la legge stabilisce una presunzione di accettazione delle eredità.
Per l’articolo 486 del codice civile si ha “accettazione tacita” quando “il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”: si potrà trattare, per esempio di un’azione in giudizio per la divisione del patrimonio ereditario, oppure della riscossione di crediti del defunto o – ancora – della voltura catastale di beni immobili ereditari.
Come evitare la responsabilità per i debiti ereditari?
Se si teme che l’eredità comporti l’assunzione di debiti eccedenti quanto ricevuto in successione esiste la possibilità – estrema – della rinuncia all’eredità o la soluzione  – più prudente – della accettazione con beneficio di inventario regolata principalmente dall’articolo 490 del codice civile.
L’effetto del “beneficio di inventario” è quello di “tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede”, in modo che:
  • l’erede conserva verso la eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
  • l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti
    In questo modo l’erede è tenuto a pagare i debiti del defunto solo entro il valore attivo dell’eredità, senza esporre a rischio i suoi beni.
Perché l’accettazione sia è efficace è, però, necessario fare tempestivamente l’inventario dell’eredità, con l’intervento di un notaio oppure di un cancelliere del Tribunale.
Il chiamato all’eredità in possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o da quando ha avuto notizia della devoluta eredità, salvo eccezionale proroga.
Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.
Il chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può – invece – fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto

 

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