GLI ASSEGNI “IN GARANZIA”: UNO STRUMENTO INEFFICACE?

Gli assegni "in garanzia": Uno strumento inefficace?Nella pratica degli affari il ricorso alle cambiali a garanzia dei pagamenti futuri va sempre più diminuendo.
Capita, infatti, spesso che al momento della conclusione di un accordo commerciale che preveda dilazioni di pagamento una parte consegni all’altra uno o più assegni privi della data e del luogo di emissione (o con data posticipata) a garanzia del futuro pagamento.
Questi titoli sono privi degli elementi di cui al n. 5) dell’art. 1 del R.D. n. 1736 del 1933 (legge assegni), in assenza dei quali il titolo non vale come assegno (v. art. 2 legge assegni).
Si tratta di un uso diffuso, specie in contesti nei quali è difficile o troppo costoso il ricorso a forme più evolute di garanzia, come la fideiussione bancaria.
In queste situazioni è bene avere la massima cautela.
Un significativo orientamento giurisprudenziale ritiene, infatti, che l’assegno privo di data sia nullo, potendo valere solo in via eventuale quale promessa di pagamento (Cassazione civile 6 marzo 2006 n. 4804; Cassazione civile 14 novembre 2001 n. 14158; Cassazione civile 30 maggio 1996 n. 5039). In proposito una decisione risalente della Cassazione ha anche affermato che la carenza della data non essere rimediata dal potere conferito dal traente al prenditore di completare poi il titolo con la data mancante: detta delega deve, infatti, ritenersi inefficace, perché è necessario che tutti gli elementi dell’assegno sano presenti al momento della sua emissione (Cass. 3 maggio 1967 n. 828).
Una decisione più recente ha affermato che l’emissione di un assegno consegnato a garanzia di un debito e destinato a essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione (rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento) è da considerarsi un’operazione economico- giuridica contraria alle norme imperative di cui alla disciplina degli assegni.
Per quest’ultima decisione simile operazione non è meritevole di tutela alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume
(Cassazione civile 19 aprile 1995 n. 4368).
Secondo l’orientamento in discorso, da ultimo confermato da una recente ordinanza la giustificazione della sanzione della nullità si rinviene nella natura dell’assegno il quale, pur a seguito delle modifiche intervenute nel corso degli anni, che hanno eliminato la rilevanza penale dell’emissione degli assegni in bianco, conserva la sua funzione essenziale di mezzo di pagamento: altrimenti opinando il titolo verrebbe ad assumere una funzione totalmente diversa, assolvendo uno scopo assimilabile a quello della cambiale.
In questa situazione la scelta più prudente per chi debba negoziare un impegno di garanzia per il pagamento di debito futuro sembra essere l’impiego delle cambiali o il ricorso ad altre forme di garanzia (pegno su quote societarie, fideiussioni di terzi, ecc.).

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