DIVORZIO NON CONSENSUALE FRA SOCI: NELLE SOCIETÀ DI PERSONE SI PUÒ

Il socio amministratore di una s.n.c. o l’accomandatario di una s.a.s. ha venduto a prezzo vile il principale cespite della società, ha violato il divieto di concorrenza di cui all’articolo 2301 c.c. L’accomandante o il socio non amministratore di una s.n.c. ha violato l’obbligo di conferimento.
In queste, come in altre situazioni simili, è possibile l’esclusione del socio di una società di persone.
Il procedimento di esclusione è disciplinato dall’articolo 2287: «L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione. Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro».
Per escludere un socio di società personale non è necessario convocare un’assemblea o una simile riunione dei soci.
La Cassazione (nn. 536/53 153/98, 6394/96, 1977/73, 2603/58, 1037/57, 664/55) e i giudici di merito ritengono, infatti, che nella disciplina della società di persone manchi la previsione dell’organo e del metodo assembleare; sicché per escludere un socio non è necessaria la consultazione di tutti i soci, né la contestualità della manifestazione di volontà espressa.
Il socio escluso ha naturalmente diritto alla liquidazione della sua quota ai sensi dell’articolo 2289: spesso si tratta di una liquidazione non soddisfacente (anche perché non sempre in società a base ristretta o familiare esiste particolare accuratezza contabile e perché è molto difficile valutare l’avviamento.)
La disciplina sull’esclusione del socio di società di persone si presta a qualche abuso: escludere un socio è molto facile, mentre proporre opposizione è molto difficile (e costoso) per l’escluso (anche perché molti contratti di società contengono clausole arbitrali, obbligando a ingenti spese per il compenso degli arbitri).
Si tratta di qualcosa di simile a un divorzio non consensuale senza una previsione sicura di assegno di mantenimento.
Gli imprenditori e i loro consulenti dovrebbero quindi prestare particolare attenzione al rischio di esclusione e soprattutto ricordare che l’esclusione si delibera a maggioranza “per teste”: basta quindi che un socio sia solo contro tutti gli altri perché ci sia il rischio del suo allontanamento dalla società.

 

 

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