LA DIMINUZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE NELL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ VERSO GLI AMMINISTRATORI.

Per costante orientamento giurisprudenziale e dottrinale l’azione “individuale” di responsabilità non può essere proposta dai soci nei confronti degli amministratori sul solo presupposto della diminuzione del valore della partecipazione sociale conseguente a scelte amministrative censurate.
Questo perché l’azione in questione si può proporre solo quando esiste un danno “diretto” al socio e non anche quando il pregiudizio lamentato sia un mero riflesso di un danno al patrimonio della società.
Ciò significa, in particolare, che non è ammissibile l’azione del socio che voglia ottenere dagli amministratori il risarcimento del danno conseguente alla presunta riduzione del valore della sua partecipazione sociale derivante da atti di mala gestio.
Sul punto si riscontra un consolidato orientamento della Corte di Cassazione.
Il Supremo Collegio ritiene che il danno consistente nella riduzione del valore della partecipazione societaria, non costituisce danno diretto ai sensi dell’art. 2395 c.c. in quanto configura un effetto mediato di quello asseritamente arrecato al patrimonio sociale.
Questo perché la partecipazione sociale, pur attribuendo al socio una complessa posizione, comprensiva di diritti e poteri, è un bene distinto dal patrimonio sociale e, quindi, nell’ipotesi di (prospettata) diminuzione di valore della misura della partecipazione, il pregiudizio derivante al socio è una conseguenza indiretta e soltanto eventuale della condotta dell’amministratore o del liquidatore.
Sulla scorta di questa considerazione il diritto alla realizzazione dell’oggetto sociale ed alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società, non al socio, il quale ha, in materia, un mero interesse, la cui eventuale lesione, anche se determinata dalla “pessima amministrazione della società (Cass. n. 2251 del 1998; n. 9385 del 1993) e dalla violazione dei doveri di amministratore verso la società (Cass. n. 9385 del 1993, in riferimento ad un caso di rinuncia da parte dell’amministratore ad una concessione di cui era titolare la società) neppure può concretare quel danno diretto necessario perché possa esperirsi l’azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c. (Cass. n. 6364 del 1998; n. 9385 del 1993; n. 327 del 1974): si veda da ultimo, in particolare, Cass. n. 8359 del 23 aprile 2007 e. Cass. 28 febbraio 1998 n. 2251, in Fallimento, 1999, 254.

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