AFFITTO DI AZIENDA. QUALI COSTI E QUALI RISCHI?

La pratica dell’attività delle imprese, da quelle medio piccole a quelle di grandi dimensioni, conosce di frequente il ricorso all’affitto d’azienda, contratto utilizzato alla presenza di particolari esigenze che impongano il temporaneo utilizzo di un complesso aziendale altrui.

All’affitto di azienda si ricorre, per esempio, in presenza di particolari esigenze produttive che impongano l’utilizzo d’impianti supplementari, ovvero quando un imprenditore non sia in grado di investire il capitale necessario per l’avvio di una nuova attività o il rilievo di un’azienda esistente. L’affitto d’azienda è poi sempre più utilizzato nel contesto di programmi di ristrutturazione e rilancio di imprese in crisi.

L’affitto è poi spesso preferito all’acquisto di azienda in considerazione della diversa responsabilità dell’affittuario rispetto al cessionario di azienda: salvo che per la materia dei rapporti di lavoro il primo non risponde, infatti, dei debiti del complesso aziendale assunto in godimento (e in particolare di quelli di carattere tributario).

Nel settore delle piccole e medie imprese (ma qualche volta anche in ambiti imprenditoriali di maggiori dimensioni) ci si accosta spesso all’affitto di azienda senza considerare il fatto che l’operazione presenta dei rischi e dei costi maggiori – o comunque diversi – da quelli ordinariamente presi in considerazione.

Vi sono, in altre parole, degli “oneri impliciti” dell’operazione non adeguatamente considerati nella prassi contrattuale. Provo a indicarne alcuni qui, senza pretesa di completezza.

Il primo onere implicito, talvolta, trascurato nella negoziazione dei contratti è quello dei costi del personale. Come tutti sanno il punto di riferimento in proposito è l’articolo 2112 del codice civile per il quale il contratto di affitto di azienda non è causa di licenziamento del personale addetto, mentre l’affittuario dell’azienda succede in tutti i debiti verso il personale medesimo, anche se non inseriti in contabilità e anche se non immediatamente percepibili (come nel caso del debito per retribuzioni di lavoro straordinario non corrisposte). Ebbene: non sono infrequenti i casi di soggetti che dopo avere affittato un’azienda hanno l’amara sorpresa di ritrovarsi coinvolti da imprevedibili rivendicazioni dei lavoratori dipendenti della stessa (in un caso del quale sono stato testimone questo è successo, anche se l’affitto dell’azienda era durato solo… una settimana).

Altro onere implicito del quale poco si discute è quello dei debiti verso terzi. Il codice civile non prevede in proposito alcuna responsabilità dell’affittuario di azienda. Di fatto, però, può essere davvero difficile rifiutare l’adempimento di taluni debiti rimasti insoluti, come quelli verso fornitori essenziali o quelli connessi a concessioni amministrative.

C’è poi la questione dei contratti di leasing per i beni aziendali. Spesso nei contratti di affitto di azienda si prevede il “subentro” dell’affittuario nei contratti medesimi.

Il fatto è però che le società concedenti non sempre consentono il subentro nel contratto alle medesime condizioni e talvolta pretendono l’aumento della remunerazione finanziaria in loro favore: la questione è delicata e complessa e spesso non è adeguatamente considerata.

Altro capitolo delicato è quello dell’assistenza finanziaria all’operazione di affitto di azienda.

Lo schema ideale di molte operazioni (specie quelle riferite a imprese di minori dimensioni) prevede che dalla data di efficacia iniziale del contratto i rapporti contrattuali siano trasferiti all’affittuario e con essi anche la facoltà di richiedere l’anticipazione bancaria dei costi di fornitura.

Quest’operazione finanziaria è tuttavia spesso molto più complessa di quanto i redattori dei contratti ipotizzino. Di fatto la richiesta di anticipazione può rivelarsi molto complessa in presenza di inadempimenti pregressi della clientela, mentre possono crearsi situazioni di sovrapposizione e confusione per la fatturazione e l’anticipazione delle operazioni relative a contratti di durata.

Un cenno deve, infine, essere compiuto con riguardo al rischio del fallimento del concedente.

L’articolo settantanove della legge fallimentare prevede, infatti, che il fallimento non sia causa di scioglimento del contratto di affitto di azienda ma che entrambe le parti possano recedere dal contratto entro sessanta giorni, con la corresponsione alla controparte di un “equo indennizzo”.

Si tratta di una norma dalla quale derivano rischi da calcolare attentamente al momento dell’assunzione in affitto dell’azienda di un imprenditore che sia a rischio di fallimento.

La conclusione di questa riflessioni è che un’operazione così delicata e complessa come l’affitto di un’azienda non può essere compiuta se non nella piena consapevolezza dei rischi connessi e in presenza di garanzie effettive da parte del concedente circa le possibili sopravvenienze passive (che possono avere un’entità superiore alla somma dei canoni dovuti, unica garanzia effettiva per il concessionario).

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